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Document 31992R1536

    Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

    GU L 163 del 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

    31992R1536

    Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 17/06/1992 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0093
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0093


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1536/92 DEL CONSIGLIO del 9 giugno 1992 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3687/91 possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità commerciale insoddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una leale concorrenza;

    considerando che l'adozione di queste norme per le conserve di tonno e di palamita potrebbe migliorare la reddittività della produzione comunitaria di tonni e dei relativi sbocchi e facilitare lo smercio dei prodotti;

    considerando che occorre precisare, soprattutto al fine di garantire un'ampia trasparenza del mercato, che i prodotti suddetti devono essere preparati esclusivamente con pesci di specie ben definite e contenere una determinata quantità minima di pesce;

    considerando che l'oggetto del presente regolamento è di definire una denominazione commerciale dei prodotti in questione; che la stessa non pregiudica affatto la classificazione e il trattamento tariffario all'atto dell'importazione di questi prodotti nella Comunità, segnatamente per quanto concerne la concessione dei regimi preferenziali;

    considerando che, per garantire una chiarificazione della denominazione di vendita dei prodotti, è opportuno definire le presentazioni in cui possono essere commercializzati nonché precisare il modo in cui i mezzi di copertura devono essere indicati; che tali elementi non possono tuttavia determinare l'esclusione degli eventuali nuovi prodotti che potranno essere presentati sul mercato;

    considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (2), e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (3), definiscono le indicazioni necessarie per un'adeguata informazione e tutela del consumatore circa il contenuto dei recipienti; che, per quanto riguarda le conserve di tonno e di palamita, è opportuno inoltre determinare la denominazione di vendita dei prodotti in base alla presentazione commerciale o alla preparazione culinaria proposta ed eventualmente al mezzo di copertura utilizzato; che è opportuno inoltre stabilire che sull'etichetta dei prodotti debba obbligatoriamente figurare la quantità di pesce contenuto nella scatola; che si deve infine definire la denominazione di vendita « al naturale »;

    considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (4), mira a garantire l'armonizzazione delle disposizioni sanitarie applicabili alla commercializzazione dei prodotti della pesca sul mercato comunitario, nonché la tutela della salute pubblica; che le disposizioni commerciali del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme sanitarie vigenti;

    considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione, se necessario, delle misure d'applicazione di carattere tecnico, nel rispetto degli obblighi internazionali della Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le norme cui è soggetta, nella Comunità, la commercializzazione delle conserve di tonno e di palamita.

    Articolo 2

    1. Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno o di palamita, definita all'articolo 5, soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti:

    1) per le conserve di tonno:

    - figurano sotto i codici NC 1604 14 10 e ex 1604 20 70,

    - sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto I dell'allegato del presente regolamento,

    2) per le conserve di palamita:

    - figurano sotto i codici NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 e ex 1604 20 90,

    - sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto II dell'allegato del presente regolamento.

    2. Il miscuglio di specie ittiche diverse nello stesso recipiente non è autorizzato.

    Tuttavia, le preparazioni a base di carne di tonno o di palamita che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di tonno o di palamita, o il loro miscuglio, sia perlomeno pari al 25 % del peso netto.

    Articolo 3

    1. Quando le seguenti indicazioni relative alla presentazione commerciale del prodotto figurano nella denominazione di vendita definita all'articolo 5, esse devono corrispondere alle definizioni seguenti:

    1) intero: trancio intero costituito da un'unica porzione di carne, ottenuto da un taglio trasversale della massa muscolare, o composto da una o più parti riunite in un insieme compatto.

    La presenza di briciole è tollerata, purché non superi il 18 % del peso del pesce.

    Tuttavia, quando la massa muscolare è inscatolata cruda, la presenza di briciole è vietata; ciò nonostante dei frammenti di carne possono essere aggiunti se necessario, per completare il riempimento del recipiente;

    ii) pezzi: frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e che misurano, in qualsiasi direzione, non meno di 1,2 cm.

    La presenza di briciole è tollerata purché non superi il 30 % del peso del pesce;

    iii) filetti:

    a) fasce muscolari longitudinali prelevate dalla massa muscolare parallelamente alla colonna vertebrale;

    b) fasce muscolari ricavate dalla parete addominale; in questo caso i filetti possono essere denominati anche « ventresca »;

    iv) briciole: frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e le cui dimensioni sono varie;

    v) rotture: particelle di carne di dimensione uniforme, ma non costituenti una pasta.

    2. È ammessa qualsiasi forma di presentazione diversa da quelle elencate al paragrafo 1, nonché qualsiasi preparazione culinaria, a condizione che sia chiaramente indicata nella denominazione di vendita.

    Articolo 4

    Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

    - l'indicazione « all'olio d'oliva » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato unicamente l'olio d'oliva; è esclusa qualsiasi miscela con altri oli;

    - l'indicazione « al naturale » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) o una soluzione salina o acqua, con l'aggiunta eventuale di erbe, spezie o aromi naturali, quali definiti dalla direttiva 88/388/CEE (5);

    - l'indicazione « all'olio vegetale » è riservata ai prodotti per i quali vengono utilizzati oli vegetali raffinati, anche miscelati;

    - ogni mezzo di copertura utilizzato deve essere indicato in modo chiaro ed esplicito con la denominazione commerciale usuale.

    Articolo 5

    1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno e di palamita deve riportare:

    a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

    - il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),

    - la presentazione commerciale in base all'indicazione corrispondente prevista all'articolo 3; questa precisione è tuttavia facoltativa qualora la presentazione sia quella indicata all'articolo 3, paragrafo 1, punto i),

    - l'indicazione del mezzo di copertura utilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 4;

    b) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

    - il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),

    - l'indicazione delle caratteristiche specifiche della preparazione culinaria.

    2. Le denominazioni di vendita delle conserve di tonno e di palamita, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), non possono in alcun caso comportare l'associazione dei termini tonno e palamita.

    3. Fatto salvo l'articolo 2 ed il paragrafo 2 del presente articolo, nel caso di un uso commerciale consolidato il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita) nonché la specie in questione possono, nella denominazione di vendita, essere designati con il nome tradizionalmente impiegato nello Stato membro in cui i prodotti sono messi in vendita.

    4. La denominazione di vendita « al naturale » può essere utilizzata esclusivamente per le conserve immesse sul mercato secondo la presentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti i), ii) e iii) e per le quali è utilizzato il mezzo di copertura indicato all'articolo 4, secondo trattino.

    Articolo 6

    Fatte salve le disposizioni comunitarie di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 79/112/CEE, il rapporto tra il peso del pesce contenuto nel recipiente dopo sterilizzazione e il peso netto, espressi in grammi, deve essere al minimo:

    a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

    - 70 % per il mezzo di copertura di cui all'articolo 4, secondo trattino;

    - 65 % per gli altri mezzi di copertura;

    b) 25 % per le presentazioni o preparazioni culinarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Le norme stabilite dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 8

    Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3687/91, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 9

    1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

    2. Tuttavia, i prodotti in giacenza etichettati prima del 1o gennaio 1993 possono essere immessi sul mercato sino alla data di durata minima indicata sulla confezione.

    3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le conserve di tonno o di palamita che comportano l'associazione dei termini « tonno » e « palamita » nella denominazione di vendita possono essere commercializzate durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    Eduardo de AZEVEDO SOARES

    (1) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27). (3) GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 78/891/CEE (GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21). (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (5) GU n. L 184 del 22. 6. 1988, pag. 61.

    ALLEGATO

    SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2

    I. TONNI

    1. Specie del genere thunnus

    a) Tonno bianco o alalunga (thunnus alalunga)

    b) Tonno a pinne gialle (thunnus [neothunnus] albacares)

    c) Tonno rosso (thunnus thynnus)

    d) Tonno obeso (thunnus [parathunnus] obesus)

    e) Altre specie del genere thunnus

    2. Tonnetti striati

    (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)

    II. PALAMITA

    1. Specie del genere sarde

    a) Palamita a dorso rigato (sarda sarda)

    b) Palamita del Pacifico orientale (sarda chiliensis)

    c) Palamita dell'Oceano Indiano (sarda orientalis)

    d) Altre specie del genere sarda

    2. Specie del genere euthynnus ad eccezione della specie Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

    a) Tonnetti comuni (euthynnus alleteratus)

    b) Tonnetti orientali (euthynnus affinis)

    c) Tonnetti neri (euthynnus lineatus)

    d) Altre specie del genere euthynnus

    3. Specie del genere auxis

    a) Melva (auxis thazard)

    b) Auxis rochei

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