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Document 31992R0655

    REGOLAMENTO (CEE) N. 655/92 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1992 che fissa, per la campagna 1992, i prezzi di riferimento dei pomodori

    GU L 70 del 17.3.1992, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/655/oj

    31992R0655

    REGOLAMENTO (CEE) N. 655/92 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1992 che fissa, per la campagna 1992, i prezzi di riferimento dei pomodori -

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 17/03/1992 pag. 0010 - 0011


    REGOLAMENTO (CEE) N. 655/92 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1992 che fissa, per la campagna 1992, i prezzi di riferimento dei pomodori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

    considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pomodori, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

    considerando che la commercializzazione dei pomodori raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre; che i quantitativi minimi raccolti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e nell'ultima decade di dicembre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tutto l'anno; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto per il periodo dal 1o aprile al 20 dicembre;

    considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

    - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

    - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

    senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

    considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

    considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

    considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di riferimento fissati per questa parte di campagna di commercializzazione riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori importati nella Comunità da taluni paesi terzi provengono da coltura in pieno campo; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori che non siano prodotti in serra;

    considerando che nei mesi da ottobre a dicembre i pomodori importati da taluni paesi terzi provengono da colture in serra; che occorre applicare anche ai corsi di tali pomodori un coefficiente di adattamento, per renderli comparabili ai prezzi di riferimento calcolati in tale periodo sulla base dei prezzi di prodotti comunitari provenienti da colture non in serra;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna 1992 i prezzi di riferimento per i pomodori (codice NC 0702 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

    - aprile 197,27

    - maggio 136,75

    - dal 1o giugno al 10 luglio 99,96

    - dall'11 luglio al 31 agosto 41,90

    - settembre 44,99

    - dal 1o ottobre al 20 dicembre 46,47

    2. Per il calcolo del prezzo d'entrata:

    a) si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali:

    - per aprile, il coefficiente 1,80,

    - per maggio, il coefficiente 1,70,

    - dal 1o giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65;

    b) si applica ai corsi dei pomodori prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, dal 1o ottobre al 20 dicembre, il coefficiente 0,65.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

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