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Document 31992R0520

    Regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dell'altra

    GU L 56 del 29.2.1992, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/520/oj

    31992R0520

    Regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dell'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 29/02/1992 pag. 0009 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0162
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0162


    REGOLAMENTO (CEE) N. 520/92 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1992 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) dall'altra, in appresso denominato « accordo »;

    considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo;

    considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1) e dal regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2);

    considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

    considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato;

    considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;

    considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Prodotti agricoli

    Articolo 1

    Per i prodotti agricoli di cui all'articolo II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi, nonché per i prodotti dei codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (3) o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Dette disposizioni possono prevedere l'introduzione di un regime di certificati d'importazione nei settori per i quali tali certificati non sono previsti dall'organizzazione comune di mercato. TITOLO II Misure di protezione

    Articolo 2

    Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire la commissione mista istituita dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 22 e all'articolo 44, paragrafo 2 dell'accordo stesso. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

    La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 3

    1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 33 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica il regolamento (CEE) n. 2423/88; queste misure vengono prese secondo le procedure previste in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6 dell'accordo.

    2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla RFCS conformemente all'articolo 33 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni, in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

    Articolo 4

    Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2423/88 e secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

    Articolo 5

    1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 24 o 25 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta di applicazione.

    Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

    Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

    Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la RFCS e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito della commissione mista, conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la RFCS nell'ambito di detta commissione.

    2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, in appresso denominato « comitato ».

    Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

    3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, che sono da applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 24 o 25 dell'accordo:

    - essa ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

    - consulta il comitato;

    - informa simultaneamente la RFCS notifica alla commissione mista l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

    - comunica simultaneamente alla commissione mista le informazioni necessarie a tali consultazioni.

    4. Le consultazioni nell'ambito della commissione mista si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma o al paragrafo 3.

    Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, se non è stato possibile pervenire ad un accordo la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 24 o 25 dell'accordo.

    5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla RFCS; essa è altresì notificata alla commissione mista.

    La decisione è immediatamente applicabile.

    6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

    7. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, allo scadere di dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito della commissione mista oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni di cui allo stesso paragrafo, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

    8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

    Articolo 6

    1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 24 o 25 dell'accordo.

    2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

    La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

    3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 6.

    Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

    In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

    Articolo 7

    Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

    Articolo 8

    In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 15 o 24 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 15 o all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

    Articolo 9

    La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche alla commissione mista previste dall'accordo.

    Articolo 10

    Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1992 oppure, qualora l'accordo interinale entri in vigore ad una data successiva, a decorrere da quest'ultima data (4). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    Vitor MARTINS

    (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1). (2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (3) Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28). (4) La data di entrata in vigore dell'accordo interinale è il 1o marzo 1992.

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