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Document 31992R0251
Commission Regulation ( EEC ) No 251/92 of 31 January 1992 laying down certain additional detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism ( STM ) to fruit and vegetable trade between Spain and the Community as constituted at 31 December 1985 as regards tomatoes, lettuce, broadleaf endives, carrots, artichokes, table grapes, melons and strawberries
Regolamento ( CEE ) n. 251/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi ( MCS ) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole
Regolamento ( CEE ) n. 251/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi ( MCS ) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole
GU L 24 del 1.2.1992, p. 87–88
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 22/03/1992
Regolamento ( CEE ) n. 251/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi ( MCS ) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 01/02/1992 pag. 0087 - 0088
REGOLAMENTO (CEE) N. 251/92 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1992 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS; considerando che il regolamento (CEE) n. 3612/91 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 2 febbraio 1992; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 22 marzo 1992 conformemente all'allegato; considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere; considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie (6), la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1o luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Uno dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, è indicato nell'allegato stesso. Articolo 2 Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89. Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13. (5) GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 18. (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 (Periodo dal 3 febbraio al 22 marzo 1992) Designazione delle merci Codice NC Periodo Pomodori 0702 00 10 I Lattughe a cappuccio 0705 11 90 I Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 15 I Meloni 0807 10 90 I Fragole 0810 10 90 I