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Document 31992L0120

    Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d' origine animale

    GU L 62 del 15.3.1993, p. 86–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/120/oj

    31992L0120

    Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d' origine animale

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 15/03/1993 pag. 0086 - 0087
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0230
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0230


    DIRETTIVA 92/120/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che i prodotti d'origine animale figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato; che la loro commercializzazione costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

    considerando che, per assicurare uno sviluppo razionale del settore, accrescerne la produttività e stabilire gradualmente le condizioni di un mercato unico, sono state fissate a livello comunitario norme sanitarie in materia di produzione e di commercializzazione;

    considerando che la Comunità ha adottato le misure che permettono di sopprimere i controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri per i prodotti interessati;

    considerando che non è da escludere che, a causa di talune circostanze particolari, determinati stabilimenti non siano in grado di osservare, alla data del 1° gennaio 1993, il complesso delle norme specifiche previste; che, per tener conto di situazioni locali e scongiurare la chiusura di stabilimenti, occorre istituire un regime nel cui ambito possano essere concesse deroghe temporanee e limitate a stabilimenti in attività anteriormente al 1° gennaio 1993;

    considerando che la Commissione ritiene necessario avere il parere del comitato veterinario per la concessione di deroghe al principio della ricerca sistematica di trichine nelle carni di suini; che tale parere non è ancora disponibile e che occorre allora poter mantenere deroghe temporanee per le carni di suini che non sono destinate a Stati membri nei quali si effettua una ricerca sistematica di trichine nelle carni di suini;

    considerando che è oppportuno che tali deroghe rimangano sotto rigoroso controllo per impedire qualsiasi rischio di abuso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono autorizzare gli stabilimenti che fabbricano prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE e che, alla data di notifica della presente direttiva, non siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 77/99/CEE ai fini del loro riconoscimento, a derogare ad alcuni requisiti strutturali previsti all'allegato A, capitolo I e all'allegato C, capitolo II, parte A e capitolo III della suddetta direttiva sempreché i prodotti di origine animale provenienti da detti stabilimenti restino soggetti alle norme di controllo previste dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE.

    2. Una deroga del tipo previsto al paragrafo 1 può essere concessa solo agli stabilimenti che avranno presentato all'autorità nazionale competente una richiesta di deroga. Tale richiesta deve essere integrata, a richiesta dell'autorità competente, da un piano e da un programma di lavori in cui siano precisati i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti strutturali menzionati nel paragrafo 1.

    Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, in merito agli stabilimenti che soddisfano, per i prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE, i requisiti di quest'ultima. Le informazioni devono precisare, per ciascuno stabilimento, la natura dei prodotti fabbricati.

    3. Qualora sia sollecitato un contributo finanziario presso la Comunità, possono essere accettate soltanto le richieste di progetti conformi ai requisiti della direttiva 77/99/CEE.

    Articolo 2

    1. Fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono accordare deroghe ai requisiti strutturali previsti dall'allegato I, capitolo IV della direttiva 64/433/CEE (4) e dall'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a) della direttiva 77/99/CEE per i depositi frigoriferi di capacità ridotta nei quali le carni e altri prodotti alimentari sono immagazzinati soltanto se sono imballati, nonché ad un eventuale obbligo di riconoscere tali stabilimenti.

    2. Le disposizioni sul flusso massimo di produzione che figurano all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma della direttiva 64/433/CEE si applicano ai mattatoi di cui all'articolo 4, paragrafo A di detta direttiva fino al 31 dicembre 1994. Del pari, per gli impianti di sezionamento la cifra di cui all'articolo 4, paragrafo A, punto 2, primo comma della stessa direttiva è uguale a cinque tonnellate per settimana per lo stesso periodo.

    Articolo 3

    In attesa della decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 64/433/CEE, gli Stati membri possono derogare al requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva per le carni fresche di suini destinate ad essere commercializzate sul loro territorio e per quelle destinate a qualsiasi Stato membro che si avvale della stessa deroga.

    Gli Stati membri che ricorrono a tale deroga informano la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato veterinario permanente.

    Articolo 4

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. GUMMER

    (1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100.(2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 205.(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62.(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 71 (versione codificata).

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