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Document 31992L0081

    Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

    GU L 316 del 31.10.1992, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2003; abrogato da 32003L0096

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/81/oj

    31992L0081

    Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0012 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0091
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0091


    DIRETTIVA 92/81/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 92/12/CEE (4) stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;

    considerando che la direttiva 92/82/CEE (5) stabilisce disposizioni sulle aliquote minime per le accise applicabili a taluni oli minerali;

    considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti a base di olio minerale disciplinati dal sistema di controllo generale delle accise;

    considerando che è utile che dette definizioni si fondino sul quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

    considerando che è necessario prevedere determinate esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

    considerando tuttavia che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza;

    considerando che è necessario prevedere una procedura volta ad autorizzare l'introduzione di ulteriori esenzioni o riduzioni dell'aliquota;

    considerando che è necessario istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: I. Campo d'applicazione

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri applicano agli oli minerali un'accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali.

    Articolo 2

    1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per « oli minerali »:

    a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

    b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 (ad eccezione di 2707 99 30, 2707 99 50 e 2707 99 70);

    c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

    d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

    e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano e il propano chimicamente puri, ma ad eccezione del gas naturale;

    f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

    g) i prodotti di cui al codice NC 2713, ad eccezione dei prodotti resinosi, delle terre decoloranti esauste, dei residui acidi e dei residui basici;

    h) i prodotti di cui al codice NC 2715;

    i) i prodotti di cui al codice NC 2901;

    j) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

    k) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

    l) i prodotti di cui al codice NC 3811;

    m) i prodotti di cui al codice NC 3817.

    2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all'accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L'aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell'uso, al livello applicabile al combustibile o al carburante per motori equivalente.

    3. Oltre ai prodotti oggetto d'imposizione di cui al paragrafo 1, è tassato come carburante qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Qualsiasi altro idrocarburo, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato per riscaldamento, è tassato secondo l'aliquota applicabile all'olio minerale equivalente.

    Tuttavia, il carbone, la lignite, la torba o qualsiasi altro idrocarburo solido simile o il gas naturale possono essere tassati conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

    4. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono i codici figuranti nella versione della nomenclatura che sarà in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

    II. Determinazione dell'importo dell'accisa

    Articolo 3

    1. In ciascuno Stato membro gli oli minerali sono soggetti ad un'accisa specifica calcolata per 1 000 litri di prodotti ad una temperatura di 15° Celsius. Tuttavia, per i prodotti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 e impiegati come oli pesanti combustibili nonché per il gas di petrolio liquefatto ed il metano, l'accisa specifica è calcolata per 1 000 chilogrammi.

    2. Gli Stati membri possono calcolare l'accisa specifica per gli oli pesanti combustibili, il gas di petrolio liquefatto ed il metano in un modo diverso da quello previsto al paragrafo 1. In tal caso devono effettuare il calcolo in proporzione alle quantità.

    Articolo 4

    1. Oltre alle disposizioni generali che definiscono il fatto generatore e le disposizioni relative al pagamento dell'accisa figuranti nella direttiva 92/12/CEE, deve anche essere pagata un'accisa sugli oli minerali se si verifica un fatto generatore previsto all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva.

    2. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che debba essere pagata un'accisa sugli oli minerali qualora si accerti che non è o non è più soddisfatta una condizione relativa al consumo finale stabilita dalla regolamentazione nazionale ai fini dell'applicazione di un'aliquota ridotta o di un'esenzione.

    3. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione.

    Tuttavia, detto consumo è considerato come un fatto generatore dell'accisa se esso è effettuato per fini non connessi con la produzione e, in particolare, per la propulsione di veicoli a motore.

    Articolo 5

    1. Fatto salvo l'articolo 6, è considerato come uno stabilimento di produzione di oli minerali, qualsiasi stabilimento in cui i prodotti enumerati all'articolo 2, paragrafo 1 sono fabbricati o sottoposti a un « trattamento definito » ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

    2. Fatte salve le regole in materia di circolazione stabilite dalla direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non sono obbligati a considerare come « stabilimenti di produzione di oli minerali » gli stabilimenti in cui i soli prodotti fabbricati sono oli minerali per cui non è prescritto un livello di accisa nella direttiva 92/82/CEE.

    Articolo 6

    Gli Stati membri non sono obbligati a considerare come « produzione di oli minerali »:

    a) le operazioni nel cui corso si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

    b) le operazioni con cui l'utente di un olio minerale ne rende possibile il reimpiego nella sua stessa impresa, a condizione che gli importi di accisa già pagati su tale olio non siano inferiori all'importo che sarebbe dovuto se l'olio reimpiegato fosse di nuovo soggetto ad accisa;

    c) le operazioni consistenti nel miscelare oli minerali con altri oli minerali o con altre sostanze, al di fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito doganale, a condizione che:

    i) l'accisa sulle sostanze di base sia già stata pagata, e

    ii) l'importo pagato non sia inferiore all'importo dell'accisa che sarebbe dovuta sulla miscela.

    La prima condizione non è applicabile quando la miscela beneficia di un'esenzione in quanto destinata ad uso specifico.

    Articolo 7

    In caso di modifiche di una o più aliquote dell'accisa, alle partite di oli minerali già immesse in consumo può essere applicato un aumento o una riduzione dell'accisa.

    Articolo 8

    1. Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un'agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:

    a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento;

    b) gli oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.

    Ai fini della presente direttiva, per « aviazione privata da diporto », si intende l'uso di un aeromobile da parte del proprietario dello stesso o della persona fisica o giuridica che può utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

    Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbi (codice NC 2710 00 51);

    c) gli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto.

    Ai fini della presente direttiva, per « imbarcazioni private da diporto », si intende qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario della stessa o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

    2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale:

    a) nel settore della produzione di elettricità e nelle centrali combinate termoelettriche;

    b) per la navigazione su vie navigabili interne, eccettuata la navigazione privata da diporto;

    c) nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci;

    d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili;

    e) nel settore della produzione, sviluppo, collaudo e manutenzione di aeromobili e navi;

    f) esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce;

    g) per quanto riguarda operazioni di dragaggio di vie navigabili e porti.

    3. Gli Stati membri possono anche applicare, per quanto riguarda totalmente o parzialmente gli usi industriali e commerciali indicati in appresso, un'aliquota di imposizione ridotta al gasolio, e/o al gas di petrolio liquefatto e/o al metano e/o al cherosene utilizzati sotto controllo fiscale, sempreché l'aliquota applicata non sia inferiore all'aliquota minima prescritta nella direttiva 92/82/CEE:

    a) i motori fissi;

    b) gli impianti ed i macchinari usati in cantieri edili, le opere di ingegneria civile ed i lavori pubblici;

    c) i veicoli che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

    4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

    Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

    Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio.

    5. Qualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all'unanimità su tali proposte.

    6. In ogni caso, e non oltre il 31 dicembre 1996, il Consiglio riesamina la situazione relativa alle esenzioni o riduzioni previste al paragrafo 4, sulla base di una relazione della Commissione e decide all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, se esse debbano essere abolite, modificate o estese parzialmente o totalmente.

    7. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio esamina le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), in base ad una relazione della Commissione e tenendo conto dei costi esterni causati da questi mezzi di trasporto e delle implicazioni ecologiche, e, deliberando all'unanimità, decide, su proposta della Commissione, se occorra sopprimere o modificare queste esenzioni.

    8. Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le esenzioni o riduzioni di aliquota previste al paragrafo 4 mediante restituzione dell'accisa pagata.

    III. Controlli

    Articolo 9

    Entro il 31 dicembre 1992, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le norme comunitarie per la colorazione e la marcatura degli oli minerali esenti da accisa o soggetti ad un'aliquota ridotta in quanto combustibile o carburante.

    IV. Disposizioni finali

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. COPE

    (1) GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 18. (2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 289. (3) GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 25. (4) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. (5) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

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