Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0563

    92/563/CEE: Decisione della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift

    GU L 361 del 10.12.1992, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/563/oj

    31992D0563

    92/563/CEE: Decisione della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 10/12/1992 pag. 0045 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0116
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0116


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1992 concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift (92/563/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che per assicurare l'istituzione e l'utilizzazione efficace della base di dati di cui all'articolo 4 e all'allegato II, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE del Consiglio, è opportuno definire le caratteristiche e il contenuto della medesima, nonché le modalità secondo cui essa sarà istituita ed utilizzata;

    considerando che il compito di mettere a punto il sistema di utilizzazione della base di dati comunitaria spetta alla Commissione; che tale compito deve essere assolto tenendo conto dei sistemi d'utilizzazione adottati dagli Stati membri;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Ai sensi della presente decisione s'intende per base di dati comunitaria la base di dati relativa alle condizioni d'importazione nella Comunità degli animali vivi e dei prodotti animali provenienti da paesi terzi.

    2. La base di dati comunitaria dev'essere relazionale. L'utente deve poter accedere in modo rapido ed agevole alle informazioni necessarie per le operazioni di controllo.

    Articolo 2

    La base di dati comunitaria contiene le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE. Essa comprende inoltre le condizioni particolari d'importazione vigenti specificamente per uno Stato membro o una parte di Stato membro e per determinati stabilimenti.

    Articolo 3

    1. La Commissione ha il compito di mettere a punto il sistema di utilizzazione della base di dati comunitaria.

    2. La messa a punto di cui al paragrafo 1 comprende:

    - la definizione della struttura della base di dati comunitaria;

    - la definizione e la realizzazione delle funzioni tecniche d'applicazione necessarie alla sua utilizzazione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

    Top