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Document 31992D0083

    Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, riguardante la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Francia (esclusi la Corsica e i dipartimenti d'Oltremare) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 31 del 7.2.1992, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/83/oj

    31992D0083

    92/83/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, riguardante la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Francia (esclusi la Corsica e i dipartimenti d'Oltremare) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 031 del 07/02/1992 pag. 0048 - 0049


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 riguardante la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Francia (esclusi la Corsica e i dipartimenti d'oltremare) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (92/83/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (3),

    considerando che, tra il 26 ottobre 1990 e il 4 marzo 1991, il governo francese ha presentato alla Commissione dieci piani settoriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura;

    considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

    considerando che il Quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4);

    considerando che tutte le misure previste dal Quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (5);

    considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo Quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

    considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6), la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

    considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal Quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È definito il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Francia (ad esclusione della Corsica e dei dipartimenti d'oltremare), concernente il periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

    La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del Quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

    Articolo 2

    Il Quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

    a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori:

    1. prodotti della silvicoltura,

    2. carni (macellazione/sezionamento e seconda trasformazione),

    3. latte e prodotti lattiero-caseari,

    4. uova e pollame,

    5. vini e alcoli,

    6. ortofrutticoli (freschi e trasformati),

    7. patate,

    8. fiori e piante ornamentali,

    9. sementi,

    10. vari prodotti vegetali;

    b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 661,818 milioni di ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

    (in ecu)

    1. prodotti della silvicoltura 7 384 000 2. carni 25 104 000 3. latte e prodotti lattiero-caseari 8 665 000 4. uova e pollame 10 914 000 5. vini e alcoli 11 889 000 6. ortofrutticoli 21 233 000 7. patate 7 077 000 8. fiori e piante ornamentali 2 509 000 9. sementi 2 509 000 10. vari prodotti vegetali 4 674 000 Totale 101 958 000

    Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari a 51,134 milioni di ecu per lo Stato e le collettività e a 508 726 000 ecu per i beneficiari, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7. (4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (5) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71. (6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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