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Document 31992D0077

    Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, riguardante la definizione di un addendum del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    GU L 31 del 7.2.1992, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/77/oj

    31992D0077

    92/77/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, riguardante la definizione di un addendum del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 031 del 07/02/1992 pag. 0036 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 riguardante la definizione di un addendum del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (92/77/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

    previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

    considerando che, con la decisione 89/642/CEE (2), la Commissione ha approvato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Portagallo;

    considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione dodici piani settoriali (sette il 4 aprile 1991, due il 5 aprile 1991 e tre il 28 giugno 1991) di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (3), concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4);

    considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

    considerando che le misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (5), possono venir prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

    considerando che l'addendum del Quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

    considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (6);

    considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

    considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7), la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

    considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal Quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È definito l'addendum del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Portogallo, concernente il periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

    La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione dell'addendum del Quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

    Articolo 2

    L'addendum del Quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

    a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori:

    1. prodotti della silvicoltura,

    2. carni,

    3. latte e prodotti lattiero-caseari,

    4. uova e pollame,

    5. vari prodotti di origine animale (mercati per le aste),

    6. cereali e riso,

    7. oleaginose (olio d'oliva),

    8. vino e alcole,

    9. ortofrutticoli,

    10. fiori e piante ornamentali,

    11. patate;

    b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative proritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 316 388 599 ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

    (in ecu)

    1. prodotti della silvicoltura 12 283 255 2. carni 14 166 358 3. latte e prodotti lattiero-caseari 25 961 874 4. uova e pollame 2 745 617 5. vari prodotti d'origine animale

    (mercati per aste) 2 483 256 6. cereali e riso 8 174 694 7. oleaginose (olio d'oliva) 5 308 994 8. vino e alcole 26 748 714 9. ortofrutticoli 23 194 638 10. fiori e piante ornamentali 1 625 215 11. patate 2 031 518 Totale 124 724 103

    Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari all'incirca a 38 938 387 ecu per il settore pubblico e a 152 726 109 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

    Articolo 3

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (5) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7. (6) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71. (7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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