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Document 31991R3916
Council Regulation ( EEC ) No 3916/91 of 19 December 1991 amending Regulation ( EEC ) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Commin Customs Tariff
Regolamento ( CEE ) n. 3916/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento ( CEE ) n. 3916/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 372 del 31.12.1991, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Regolamento ( CEE ) n. 3916/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica il regolamento ( CEE ) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0028 - 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che durante i negoziati sull'attuazione del sistema armonizzato, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, è stato aumentato il dazio doganale applicabile all'importazione di alghe; considerando che tale aumento del dazio doganale reca pregiudizio agli operatori economici; che è quindi opportuno applicare i dazi doganali in vigore prima dei suddetti negoziati; considerando che non deve tuttavia essere rimesso in discussione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dall'accordo generale; considerando che è opportuno modificare il dazio doganale autonomo applicabile alle alghe; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente al testo figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT REGOLAMENTO (CEE) N. 3917/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che, durante i negoziati nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), relativi all'attuazione del sistema armonizzato, sono stati aumentati i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni grassi e oli di origine animale e vegetale non alimentari; considerando che questo aumento reca pregiudizio agli operatori economici; che è quindi opportuno applicare i dazi doganali in vigore prima dei suddetti negoziati; considerando che non deve tuttavia essere messo in discussione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dal GATT; considerando che conviene modificare i dazi doganali autonomi applicabili su detti prodotti; che occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1); considerando che è auspicabile annullare gli effetti pregiudizievoli agli operatori economici; che è quindi opportuno prevedere la retroattività della modifica dei dazi doganali autonomi al 1o gennaio 1988, data della messa in applicazione del sistema armonizzato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La nomenclatura combinata che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento. 2. Le sottovoci modificate della nomenclatura combinata di cui al presente regolamento sono applicate come suddivisioni della Taric fintantoché non verranno inserite nella nomenclatura combinata secondo le modalità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3916/91 (vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).