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Document 31991R3682

Regolamento (CEE) n. 3682/91 della Commissione del 17 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

GU L 349 del 18.12.1991, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. impl. da 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3682/oj

31991R3682

Regolamento (CEE) n. 3682/91 della Commissione del 17 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 18/12/1991 pag. 0036 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0219
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0219


REGOLAMENTO (CEE) N. 3682/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3) ha definito le caratteristiche dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva e i metodi di analisi ad essi attinenti;

considerando che l'applicazione del metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio vergine, nell'ambito del quale è prevista, in particolare, la creazione di comitati di degustatori selezionati, ha richiesto un certo periodo di tempo; che questo periodo si è rivelato, nella prassi, troppo breve per garantire l'applicazione omogenea del metodo stesso in tutti gli Stati membri; che occorre quindi prorogarlo in modo da permettere un'ultima verifica delle modalità di valutazione da parte dei vari comitati di assaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2568/91, la data del « 1o gennaio 1992 » è sostituita dalla data del « 1o novembre 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

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