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Document 31991R3570
Council Regulation (EEC) No 3570/91 of 28 November 1991 fixing the Community producer price for tuna intended for the industrial manufacture of products falling within CN code 1604 for the 1992 fishing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604
REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604
GU L 338 del 10.12.1991, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 -
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 10/12/1991 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione per i tonni (del genere Thunnus), i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604; considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento citato, occorre ridurre il prezzo per la campagna di pesca 1992, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo alla produzione comunitaria per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 dei tonni (del genere Thunnus), i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue: (in ecu per tonnellata) Prodotto Caratteristiche commerciali Prezzo alla produzione comunitaria Tonni albacora (Thunnus albacares) Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo 1 070 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. PRONK (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.