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Document 31991R3569

REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca elencati nell' allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81

GU L 338 del 10.12.1991, pp. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3569/oj

31991R3569

REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, i prezzi d' orientamento dei prodotti della pesca elencati nell' allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 -

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 10/12/1991 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/91 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1991 che fissa, per la campagna di pesca 1992, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed ai criteri enunciati all'articolo 10 del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca 1992 aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. PRONK

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

(in ecu per tonnellate)

Gruppi di prodotti Caratteristiche commerciali Prezzi di

orientamento 1. Sardine della specie Sardina pilchardus Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 388 2. Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.) Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 1 362 3. Calamari della specie Loligo patagonica Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 927 4. Calamari (Ommastrephes sagittatus) Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 806 5. Illex argentinus Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 808 6. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola rondeletti) Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 1 639 7. Polpi (Octopus spp.) Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei 1 427

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