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Document 31991R3397
Commission Regulation (EEC) No 3397/91 of 21 November 1991 amending Regulation (EEC) No 1609/88 as regards the latest date by which butter must have been taken into storage in order to be sold under Regulations (EEC) No 3143/85 and (EEC) No 570/88
REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88
REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88
GU L 320 del 22.11.1991, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/05/1992; abrog. impl. da 392R1270
REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 -
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/11/1991 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3060/91 (6), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91 (8); considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3176/91 (10); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o settembre 1990. Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o settembre 1990. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (6) GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 23. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (8) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57. (9) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (10) GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 31.