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Document 31991R3382

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3382/91 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3270/91 che assoggetta le importazioni di salmone dell' Atlantico al rispetto di un prezzo minimo

    GU L 319 del 21.11.1991, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3382/oj

    31991R3382

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3382/91 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3270/91 che assoggetta le importazioni di salmone dell' Atlantico al rispetto di un prezzo minimo -

    Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/11/1991 pag. 0054 - 0055


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3382/91 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3270/91 che assoggetta le importazioni di salmone dell'Atlantico al rispetto di un prezzo minimo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 2 paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3270/91 della Commissione (5), ha assoggettato le importazioni di salmone dell'Atlantico al rispetto di un prezzo minimo;

    considerando che, per garantire un'impostazione uniforme in tutta la Comunità e per evitare il rischio di distorsioni del mercato di origine monetaria, è opportuno convertire il prezzo minimo mediante il tasso rappresentativo di mercato previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (7);

    considerando che, fermo restando l'obiettivo di stabilizzare il mercato e garantire nel contempo un reddito equo ai produttori, è opportuno adattare i prezzi minimi all'importazione;

    considerando che è peraltro necessario estendere i prezzi minimi ad altre dimensioni di salmoni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3270/91 è modificato come segue:

    1) il seguente articolo è inserito:

    « Articolo 1 bis

    Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica, avvalendosi del tasso di conversione previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    (*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. »

    2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1991. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 34. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

    ALLEGATO

    Specie: Salmone dell'Atlantico (Salmo salar)

    Codici NC ex 0302 12 00 ed ex 0303 22 00

    (ECU/t netto)

    Definizione del prodotto Prezzo minimo all'importazione I. Fresco o refrigerato - intero 1 - 2 kg 2 924 2 - 3 kg 3 303 3 - 4 kg 3 573 4 kg e più 3 736 - eviscerato 1 - 2 kg 3 465 2 - 3 kg 3 898 3 - 4 kg 4 223 4 kg e più 4 331 - eviscerato e decapitato 1 - 2 kg 3 790 2 - 3 kg 4 277 3 - 4 kg 4 656 4 kg e più 4 765 II. Congelato

    (tutte le presentazioni) 1 - 2 kg 3 755 2 - 3 kg 4 104 3 - 4 kg 4 454 4 kg e più 4 803

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