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Document 31991R3153

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/91 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d' ammasso pubblico

GU L 299 del 30.10.1991, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/1992; abrog. impl. da 392R1143

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3153/oj

31991R3153

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/91 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d' ammasso pubblico -

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 30/10/1991 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0137


REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/91 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2983/91 (4), ha limitato la quantità del prodotto messo in vendita a quella immagazzinata anteriormente al 1o luglio 1990;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato e delle giacenze, è opportuno sostituire tale data con quella del 1o agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76, la data del « 1o luglio 1990 » è sostituita dalla data del « 1o agosto 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 13.

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