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Document 31991R3043
Commission Regulation (EEC) No 3043/91 of 17 October 1991 amending Regulation (EEC) No 1836/82 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies
REGOLAMENTO (CEE) N. 3043/91 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento
REGOLAMENTO (CEE) N. 3043/91 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento
GU L 288 del 18.10.1991, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 3043/91 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento -
Gazzetta ufficiale n. L 288 del 18/10/1991 pag. 0021 - 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 3043/91 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (4), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che per le vendite sul mercato comunitario, la cauzione di 5 ECU/t prevista all'articolo 13, paragrafo 4 si è rivelata insufficiente in taluni Stati membri, date le fluttuazioni dei prezzi di mercato; che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri interessati di fissare l'importo che ritengono più opportuno per la cauzione, all'interno di una forcella da 5 a 10 ECU/t; che l'esperienza ha messo in luce i problemi creati, a livello di gestione delle esportazioni, dall'imputazione delle spese di uscita all'aggiudicatario in caso di ritiro dei cereali dopo la scadenza del pagamento, in virtù dell'articolo 16, terzo comma; che è pertanto opportuno sopprimere questa disposizione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è così modificato: 1) All'articolo 13, paragrafo 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le offerte sono valide soltanto se accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione da parte dell'offerente di una cauzione pari a: - 5 ECU/t se si tratta di vendite per l'esportazione, e - da 5 a 10 ECU/t da stabilirsi dallo Stato membro interessato, per le vendite sul mercato comunitario. » 2) All'articolo 16 il terzo comma è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (4) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.