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Document 31991R3015

Regolamento (CEE) n. 3015/91 della Commissione del 15 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89

GU L 286 del 16.10.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3015/oj

31991R3015

Regolamento (CEE) n. 3015/91 della Commissione del 15 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 16/10/1991 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0113
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0113


REGOLAMENTO (CEE) N. 3015/91 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che le vendite di burro a norma del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 442/88 (4), sono state sospese dai regolamenti (CEE) n. 2096/88 (5) e (CEE) n. 343/89 (6) della Commissione;

considerando che l'incremento delle scorte di burro e la situazione del mercato rendono opportuno il ripristino delle vendite di burro d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 2315/76, adeguando i prezzi di vendita onde evitare perturbazioni sul mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2315/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri vendono a chiunque vi abbia interesse burro da essi detenuto immagazzinato precedentemente al 1o agosto 1990. »

2) All'articolo 2:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) franco deposito ad un prezzo uguale al prezzo d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 804/68 applicabile il giorno della stipulazione del contratto di vendita, maggiorato di 1 ecu/100 chilogrammi. »;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'organismo d'intervento vende il burro soltanto se, al più tardi al momento della stipulazione del contratto di vendita, è costituita una cauzione di 1 ecu/100 kg, a garanzia dell'esecuzione delle esigenze principali relative alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1. »

3) All'articolo 3, paragrafo 4, il termine « cauzione » è sostituito dal termine « garanzia ».

4) All'articolo 3 bis:

a) al paragrafo 1, il termine « cauzione » è sostituito dal termine « garanzia »;

b) al paragrafo 3, i termini « tasso rappresentativo » sono sostituiti dai termini « tasso di conversione agricolo ».

5) All'articolo 4 bis, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga al disposto degli articoli 1 e 2, il burro è venduto ad un prezzo pari al prezzo d'intervento applicabile il giorno di stipulazione del contratto di vendita, ridotto di 26 ecu/100 kg, purché esso sia utilizzato da istituzioni e collettività senza scopo di lucro a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 e col beneficio dell'aiuto ivi previsto.

2. La vendita del burro da parte dell'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione, al più tardi all'atto della conclusione del contratto di vendita, di una cauzione pari alla riduzione di prezzo prevista al paragrafo 1, maggiorata di 30 ecu/100 kg, a garanzia del rispetto delle esigenze principali relative alla presa in consegna del burro da parte dei beneficiari entro il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 1 e alla sua utilizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81. »

6) È aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 4 ter

I prezzi e le cauzioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 bis sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della stipulazione del contratto. »

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12. (4) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 25. (5) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 18. (6) GU n. L 39 del 12. 2. 1989, pag. 20.

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