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Dokument 31991R3003

REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 286 del 16.10.1991, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3003/oj

31991R3003

REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 20 (n. d' ordine 40.0200) originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 16/10/1991 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/91 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari della Bulgaria il massimale è fissato a 69 tonnellate; che alla data del 27 maggio 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Bulgaria:

Numero

d'ordine Categoria

(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0200 20

(tonnellate) 6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

Fuq