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Document 31991R2928

REGOLAMENTO (CEE) N. 2928/91 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1991 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco

GU L 278 del 5.10.1991, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2928/oj

31991R2928

REGOLAMENTO (CEE) N. 2928/91 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1991 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco -

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 05/10/1991 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 2928/91 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1991 che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3365/89 (2), in particolare gli articoli 10 e 14,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2985/89 della Commissione (3), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria a posteriori le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco;

considerando che tale regolamento cessa di aver vigore il 4 ottobre 1991;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2985/89 è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 5.

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