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Document 31991R2810

    Regolamento (CEE) n. 2810/91 del Consiglio, del 23 settembre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

    GU L 271 del 27.9.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2810/oj

    31991R2810

    Regolamento (CEE) n. 2810/91 del Consiglio, del 23 settembre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

    Gazzetta ufficiale n. L 271 del 27/09/1991 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0211
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0211


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2810/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

    considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata « convenzione », è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (2) ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

    considerando che la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, misure di conservazione per le acque della Georgia australe, che prevedono un totale delle catture ammesse (TAC) pari a 26 000 tonnellate per il Champsocephalus gunnari per la campagna di pesca 1990/1991 e pari a 2 500 tonnellate per il Dissostichus eleginoides nel periodo che inizia il 2 novembre 1990, il divieto di pesca diretta delle specie Patagonotothen brevicauda guntheri, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons durante l'intera campagna di pesca 1990/1991 e della specie Champsocephalus gunnari dal 1o aprile 1991 al 4 novembre 1991, la limitazione delle catture accessorie a 500 tonnellate per la specie Notothenia gibberifrons e a 300 tonnellate per le specie Notothenia rossii, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus e la limitazione al 5 % di qualsiasi cattura accessoria, per retata, di ciascuna di queste specie nonché un sistema di dichiarazione delle catture per la campagna 1990/1991;

    considerando che tali misure di conservazione sono state notificate ai membri della CCAMLR il 7 novembre 1990; che a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano cogenti il 7 maggio 1991, se non sono state formulate obiezioni;

    considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino cogenti, tenuto conto che il TAC per il Champsocephalus gunnari ed il divieto di pesca diretta delle specie Patagonotothen brevicauda guntheri, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons sono stati stabiliti per la campagna di pesca 1990/1991, la quale è iniziata il 1o luglio 1990, e che il TAC per il Dissosthichus eleginoides vige dal 2 novembre 1990;

    considerando che è quindi opportuno adottare già ora le disposizioni necessarie per l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dal CCAMLR;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponiblie per la Comunità, nonché le norme specifiche secondo cui devono essere effettuate tali catture;

    considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (4);

    considerando che il TAC fissato dalla CCAMLR per il Champsocephalus gunnari concerne l'intera campagna di pesca 1990/1991; che gli Stati membri dovrebbero quindi comunicare alla Commissione anche le catture effettuate dai loro pescherecci dal 1o luglio 1990 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1589/90 (6), va modificato in conformità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è così modificato:

    1) Il testo degli articoli 2, 2 bis e 2 ter è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 2

    Divieti di pesca (*)

    1. Dal 1o luglio 1990 al 30 giugno 1991, è vietata la pesca diretta di Patagonotothen brevicauda guntheri, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons nella sottozona FAO 48.3 Antartico (Georgia australe).

    2. Dal 1o aprile 1991 al 4 novembre 1991, è vietata la pesca diretta di Champsocephalus gunnari nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3 Antartico).

    Durante detto periodo, è vietata la pesca di Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons nelle acque della sottozona FAO 48.3 Antartico, salvo per fini scientifici.

    3. È vietata la pesca diretta dei pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico durante la campagna di pesca 1990/1991, salvo per fini scientifici.

    Articolo 2

    bis

    Limitazioni delle catture (*)

    1. Nel periodo compreso tra il 2 novembre 1990 ed il 2 novembre 1991, le catture di Champsocephalus gunnari effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 26 000 tonnellate.

    2. Nella pesca del Champsocephalus gunnari le catture accessorie di Notothenia rossii, Notothenia squamifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate a 300 tonnellate per ciascuna specie e le catture accessorie di Notothenia gibberifrons sono limitate a 500 tonnellate.

    3. La pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico cessa non appena le catture accessorie di una delle specie menzionate nel paragrafo 2 raggiungano il massimale prestabilito o le catture complessive di Champsocephalus gunnari raggiungano le 26 000 tonnellate.

    4. Le catture di Dissostichus eleginoides effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico nel periodo compreso tra il 2 novembre 1990 ed il 1o novembre 1991 sono limitate ad un TAC di 2 500 tonnellate.

    5. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena abbia ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR.

    6. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 5, nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata la pesca delle specie considerate e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle specie di cui trattasi effettuate in tale sottozona dopo tale data.

    7. Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari, qualsiasi cattura accessoria di una delle specie di cui al paragrafo 2 presente in una retata è superiore al 5 %, il peschereccio si sposta verso un altro luogo di pesca all'interno della sottozona FAO 48.3 Antartico.

    8. Per la pesca diretta del Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata l'utilizzazione di reti a strascico.

    Articolo 2

    ter

    Dichiarazione delle catture (*)

    1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di Patagonotothen brevicauda guntheri, Champsocephalus gunnari, Dissosthicus eleginoides, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono soggette a dichiarazioni conformemente al presente articolo.

    2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nel periodo compreso tra il 1o luglio 1990 e la fine del primo mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, vengono notificate alla Commissione, entro i dieci giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati.

    3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1o al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorne del mese.

    Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera o immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato durante il periodo di dichiarazione precedente, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi.

    4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente.

    (*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C/335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »

    2) L'allegato è così modificato:

    Con effetto dal 1o novembre 1991, la dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 3 per la pesca del Champsocephalus gunnari è di 90 mm.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BUKMAN

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (5) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 5.

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