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Document 31991R2740
Commission Regulation (EEC) No 2740/91 of 13 September 1991 amending the list annexed to Regulation (EEC) No 3664/90 establishing, for 1991, the list of vessels exceeding eight metres length overall permitted to fish for sole within certain areas of the Community using beam trawls whose aggregate length exceeds nine metres
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/91 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1991 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/91 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1991 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri
GU L 262 del 19.9.1991, pp. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/91 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1991 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri -
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 19/09/1991 pag. 0009 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/91 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2), visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri (3), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/90 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2731/91 (5), fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri; considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 di cinque pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3664/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 6. (5) GU n. L 261 del 18. 9. 1991, pag. 5. ALLEGATO I seguenti pescherecci sono soppressi nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3664/90: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA FED 12 Rubin DDIT Fedderwardersiel 183 BUES 1 Catja DIZW Buesum 88 SH 23 Albatros DFPF Heiligenhafen 221 SC 9 Wotan DIZO Buesum 184 NC 335 Wilhelm DJEI Cuxhaven 184