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Document 31991R2642

REGOLAMENTO (CEE) N. 2642/91 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1991 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento

GU L 247 del 5.9.1991, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2642/oj

31991R2642

REGOLAMENTO (CEE) N. 2642/91 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1991 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento -

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 05/09/1991 pag. 0020 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 2642/91 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1991 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'ingenza della produzione di cereali potrebbe far insorgere problemi di ammasso all'intervento in alcuni Stati membri; che si può ovviare a tale situazione offrendo la possibilità di scaglionare le consegne all'intervento nel corso di un periodo abbastanza lungo da permettere di reperire la capacità di magazzinaggio necessarie; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/90 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è così modificato:

1) (concerne solo la versione tedesca).

2) All'articolo 3, paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'ultima consegna ha luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia, non può essere superato il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (4) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14.

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