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Document 31991R2631

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2631/91 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 570/88

    GU L 246 del 4.9.1991, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/09/1991; abrog. impl. da 391R2737

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2631/oj

    31991R2631

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2631/91 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 570/88 -

    Gazzetta ufficiale n. L 246 del 04/09/1991 pag. 0011 - 0011


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2631/91 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 570/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

    considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91 (6), il burro posto in vendita deve essere entrato all'ammasso prima di una data da stabilirsi; che tale data è fissata in funzione della variazione delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili;

    considerando che è opportuno fissare tale data in modo da mettere in vendita il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1o marzo 1990, che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2503/91 (8);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    « Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o marzo 1990. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (6) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (8) GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 5.

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