EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2352

REGOLAMENTO (CEE) N. 2352/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 2329/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine

GU L 214 del 2.8.1991, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2352/oj

31991R2352

REGOLAMENTO (CEE) N. 2352/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 2329/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine -

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0054 - 0059


REGOLAMENTO (CEE) N. 2352/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 2329/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2329/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1991, di un contingente tariffario eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2329/91 è stato aperto un contingente tariffario di carni bovine d'alta qualità; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2329/91 è ripartito come segue:

a) 4 625 t di carni refrigerate, di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s. c." (special cuts) »;

b) 1 032 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superano il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 1 900 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s. c." (special cuts) »;

d) 3 622 t, in peso del prodotto, di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato d'ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s. c." (special cuts), che attesti che sono di alta qualità, sono imballati in scatole recanti la dicitura: "carni di alta qualità" »;

e) 251 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti esclusivamente da bovini allevati al pascolo, con quattro incisivi permanenti "in wear" al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione, un colore chiaro ed uniforme, uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. Tutti i tagli sono imballati sotto vuoto e denominati "carni di alta qualità" ».

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2 e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

A tergo del formulario deve essere riportata la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio.

L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi immessi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,

- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,

- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

CARNI BOVINE

CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO

ECCEZIONALE - 1991

Regolamento (CEE) n. 2352/91 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso

lordo (kg) 9 Peso

netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo

Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)

DEFINIZIONE

Carni di alta qualità originarie di . . . . . .

(definizione applicabile)

ALLEGATO I

1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

CARNI BOVINE

CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO

ECCEZIONALE - 1991

Regolamento (CEE) n. 2352/91 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso

lordo (kg) 9 Peso

netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo

Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)

DEFINIZIONE

Carni di alta qualità originarie di . . . . . .

(definizione applicabile)

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

- JUNTA NACIONAL DE CARNES

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION

per le carni originarie dell'Australia, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera b).

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera c).

- SECRETARIA DE INSPECÇAO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)

per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera d).

- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD

per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, lettera e).

Top