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Document 31991R2345

REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 910/91 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione in Brasile

GU L 214 del 2.8.1991, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2345/oj

31991R2345

REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 910/91 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione in Brasile -

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0029 - 0029


REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 910/91 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 910/91 della Commissione (3) ha indetto una vendita di carni bovine di intervento ammassate in vari Stati membri; che per agevolare lo svolgimento della vendita è opportuno, con riferimento alle quantità immagazzinate in Italia, posticipare la data del conferimento all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 910/91, la data del « 1o marzo 1991 » è sostituita dal « 1o giugno 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45.

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