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Document 31991R2343
Commission Regulation (EEC) No 2343/91 of 1 August 1991 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 3503 00 10, originating in Brazil, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 2343/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 2343/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 214 del 2.8.1991, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 2343/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0027 - 0027
REGOLAMENTO (CEE) N. 2343/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Brasile il massimale individuale è fissato a 735 000 ecu; che in data 21 marzo 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 5 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0430 3503 00 10 Gelatine e loro derivati Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1991. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.