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Document 31991R2337
Commission Regulation (EEC) No 2337/91 of 1 August 1991 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 6403, originating in India, Thailand and Indonesia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell' India, della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell' India, della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 214 del 2.8.1991, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell' India, della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 4 200 000 ecu; che in data 12 giugno 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 5 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0670 6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.