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Document 31991R2337

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell' India, della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    GU L 214 del 2.8.1991, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2337/oj

    31991R2337

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell' India, della Tailandia e dell' Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -

    Gazzetta ufficiale n. L 214 del 02/08/1991 pag. 0020 - 0020


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/91 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per i prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 4 200 000 ecu; che in data 12 giugno 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 5 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia:

    Numero

    d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0670 6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1991. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

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