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Document 31991R2291
Commission Regulation (EEC) No 2291/91 of 30 July 1991 fixing for the 1991/92 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed sultanas, currants and muscatels and the amount of production aid for dried grapes
REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le dette uve
REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le dette uve
GU L 209 del 31.7.1991, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le dette uve -
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1991 pag. 0018 - 0019
REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6 bis, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli; considerando che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/66, il prezzo minimo da pagare ai produttori è ridotto di 19,941 ecu/100 kg per campagna, a partire dalla campagna 1990-1991 fino alla campagna 1993-1994; che l'articolo 6 del citato regolamento prevede l'introduzione progressiva di un aiuto per ettaro per la coltivazione di dette uve; considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e, se necessario, dell'esclusione dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1991-1992: a) il prezzo minimo di cui agli articoli 4 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva Sultanina non trasformata di categoria 4, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 bis dello stesso regolamento applicabile all'uva Sultanina trasformata di categoria 4, sono quelli fissati all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo delle uve secche non trasformate per le altre categorie di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel è ottenuto con l'applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2550/88 (6). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1. (6) GU n. L 228 del 17. 8. 1988, pag. 5. ALLEGATO Prezzo minimo da pagare ai produttori Prodotto ECU/100 kg franco produttore Uva Sultanina non trasformata di categoria 4 93,060 Aiuto alla produzione Prodotto ECU/100 kg netti Uva Sultanina di categoria 4 45,737