Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2291

REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le dette uve

GU L 209 del 31.7.1991, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2291/oj

31991R2291

REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le dette uve -

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1991 pag. 0018 - 0019


REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/91 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991-1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/66, il prezzo minimo da pagare ai produttori è ridotto di 19,941 ecu/100 kg per campagna, a partire dalla campagna 1990-1991 fino alla campagna 1993-1994; che l'articolo 6 del citato regolamento prevede l'introduzione progressiva di un aiuto per ettaro per la coltivazione di dette uve;

considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e, se necessario, dell'esclusione dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991-1992:

a) il prezzo minimo di cui agli articoli 4 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva Sultanina non trasformata di categoria 4, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 bis dello stesso regolamento applicabile all'uva Sultanina trasformata di categoria 4,

sono quelli fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo delle uve secche non trasformate per le altre categorie di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel è ottenuto con l'applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2550/88 (6).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1. (6) GU n. L 228 del 17. 8. 1988, pag. 5.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto ECU/100 kg

franco

produttore Uva Sultanina non trasformata di categoria 4 93,060

Aiuto alla produzione

Prodotto ECU/100 kg

netti Uva Sultanina di categoria 4 45,737

Top