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Document 31991R2239

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell' unificazione tedesca

GU L 204 del 27.7.1991, pp. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2239/oj

31991R2239

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell' unificazione tedesca -

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'unificazione tedesca (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91 (3), la certificazione deve in ogni caso essere effettuata prima della trasformazione;

considerando che nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca esistono aziende produttrici di luppolo nelle quali, per motivi di carattere tecnico, la preparazione del luppolo include una prima fase di trasformazione; che in tali casi le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate non consentono di procedere alla certificazione prima della trasformazione; che è opportuno concedere una deroga temporanea a favore dei produttori di luppolo in questione in modo da consentire loro di continuare a usare le attrezzature suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i termini di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1784/77, nel caso del luppolo coltivato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e preparato e trasformato nelle aziende produttrici di luppolo elencate nell'allegato del presente regolamento, la certificazione può essere effettuata fino al 31 dicembre 1992, dopo che il luppolo è stato trasformato in pellets, ma prima di ogni successiva lavorazione, purché sia possibile accertare l'osservanza dei requisiti minimi di commercializzazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione (4). La certificazione dei pellets di luppolo prodotti nelle aziende di cui sopra ha luogo nei centri di certificazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (2) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

ALLEGATO

Aziende in cui la certificazione può aver luogo dopo la lavorazione:

LAND SACHSEN: Borthen Stockhausen Kohren-Sablis LAND SACHSEN-ANHALT: Rottmersleben Irrleben Osterweddingen Langenweddingen Oschersleben Harsleben LAND THUERINGEN: Grossfahner Bad Tennstedt Graefentonna Heringen Nordshausen Straussfurt Kindelbrueck Grossbrembach Westerengel Grossenehrich Hohenebra

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