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Document 31991R2232

    Regolamento (CEE) n. 2232/91 del Consiglio del 22 luglio 1991 che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

    GU L 204 del 27.7.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2232/oj

    31991R2232

    Regolamento (CEE) n. 2232/91 del Consiglio del 22 luglio 1991 che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

    Gazzetta ufficiale n. L 204 del 27/07/1991 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0138
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0138


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/91 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che è opportuno modificare i tassi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente:

    1) la tabella riportata al paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla tabella seguente:

    (in franchi belgi)

    I II III Gradi da A1 a A3 e LA3 Gradi da A4 a A8 da LA4 a LA8 e categoria B Altri gradi « Belgio 2 635 4 690 4 340 Danimarca 3 130 6 120 5 660 Germania 2 465 4 225 3 910 Grecia 1 680 2 880 2 665 Francia 2 395 4 300 3 980 Irlanda 2 565 5 235 4 840 Italia 2 610 5 615 5 195 Lussemburgo 2 535 4 435 4 100 Paesi Bassi 2 625 4 955 4 585 Regno Unito 2 510 5 755 5 325 Spagna 2 550 5 230 4 840 Portogallo 2 000 4 150 3 840 »

    2) Il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Oltre all'importo nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti di un importo massimo di 2 535 franchi belgi per la Grecia, 3 305 franchi belgi per il Lussemburgo, 3 670 franchi belgi per il Belgio, 3 210 franchi belgi per la Francia, 4 420 franchi belgi per i Paesi Bassi, 3 225 franchi belgi per la Germania, 5 055 franchi belgi per la Danimarca, 4 945 franchi belgi per l'Italia, 4 305 franchi belgi per il Regno Unito, 4 415 franchi belgi per l'Irlanda, 4 685 franchi belgi per la Spagna, 3 625 franchi belgi per il Portogallo. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DANKERT

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1.

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