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Document 31991R1907

REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/91 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1991 relativo all' applicazione della decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990

GU L 170 del 29.6.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1907/oj

31991R1907

REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/91 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1991 relativo all' applicazione della decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 -

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/1991 pag. 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/91 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1991 relativo all'applicazione della decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

vista il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, è scaduta il 28 febbraio 1990;

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;

considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 è limitata al 28 febbraio 1991 e che la sua proroga, decretata con decisione n. 1/91, scade il 30 giugno 1991;

considerando che la decisione n. 8/91 ha prorogato l'applicazione della decisione n. 2/90 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991,

considerando che occorre prendere le misure necessarie all'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1o luglio 1991 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 settembre 1991, la decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa a misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

(1) Parere reso il 14 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

DECISIONE N. 8/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,

vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma;

vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE;

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, formata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;

considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 è limitata al 28 febbraio 1991 e che la sua proroga, decretata con decisione n. 1/91 scade il 30 giugno 1991; che pertanto, occorre prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 settembre 1991.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 1991. Fatto a Lussemburgo. A nome del Consiglio dei ministri ACP-CEE

Per il comitato degli ambasciatori ACP-CEE

IL PRESIDENTE

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