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Document 31991R1624

REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

GU L 150 del 15.6.1991, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1624/oj

31991R1624

REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 15/06/1991 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno prorogare per una campagna il regime del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente:

«In deroga al comma precedente, il Consiglio fissa, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito allo stesso livello della campagna 1990/1991.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 46.

(2) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

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