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Document 31991R1603

Regolamento (CEE) n. 1603/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 che modifica, per quanto concerne le norme di qualità, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

GU L 149 del 14.6.1991, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1603/oj

31991R1603

Regolamento (CEE) n. 1603/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 che modifica, per quanto concerne le norme di qualità, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 14/06/1991 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0253
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0253


REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/91 DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 che modifica, per quanto concerne le norme di qualità, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (4), stabilisce all'articolo 7 delle norme in materia di marcatura degli ortofrutticoli soggetti alle norme comuni di qualità e presentati per la vendita al dettaglio; che l'evoluzione recente del commercio degli ortofrutticoli ha aumentato l'importanza dei prodotti preconfezionati; che per garantire una sufficiente informazione dei consumatori ed un'armonizzazione con la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (6), occorre prevedere l'indicazione del peso netto per i prodotti presentati in tal modo; che tuttavia tale obbligo non è giustificato nel caso di prodotti venduti abitualmente al pezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è inserito il testo seguente, come secondo comma:

« Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 79/112/CEE è indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme comuni di qualità. Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, se tale numero è indicato sull'etichettatura. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER (1) GU n. C 255 del 10. 10. 1990, pag. 3. (2) GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 52. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43. (5) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27.

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