EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1477

REGOLAMENTO (CEE) N. 1477/91 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1991 che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992

GU L 138 del 1.6.1991, p. 79–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1477/oj

31991R1477

REGOLAMENTO (CEE) N. 1477/91 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1991 che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 01/06/1991 pag. 0079 - 0079


REGOLAMENTO (CEE) N. 1477/91 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1991 che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, a partire dalla campagna 1990/1991 il prelievo di corresponsabilità supplementare è fissato in base ad un tasso forfettario dell'1,5 %, eventualmente aggiustato la campagna successiva per tener conto del superamento del quantitativo massimo garantito intervenuto nel corso della campagna precedente; che la Commissione ha constatato che il raccolto del 1990 non supera il quantitativo massimo garantito; che non è pertanto necessario riscuotere il prelievo di corresponsabilità supplementare per la campagna 1991/1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992 non si applica il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

Top