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Document 31991R1364
Commission Regulation (EEC) No 1364/91 of 24 May 1991 determining the origin of textiles and textile articles falling within Section XI of the combined nomenclature
REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/91 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1991 relativo alla determinazione dell' origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata
REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/91 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1991 relativo alla determinazione dell' origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata
GU L 130 del 25.5.1991, pp. 18–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454
REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/91 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1991 relativo alla determinazione dell' origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata -
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1991 pag. 0018 - 0027
REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/91 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1991 relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91 (2), in particolare l'articolo 14, considerando, in primo luogo: - che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 stabilisce cha una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è considerata originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione, - che, data la complessità di taluni processi di fabbricazione, è necessario adottare disposizioni che consentano di precisare l'applicazione dell'articolo 5 nei confronti di particolari prodotti, - che, nel settore delle materie e dei manufatti tessili rientranti nella sezione XI della nomenclatura combinata, i criteri stabiliti nell'articolo 5 possono ritenersi soddisfatti quando i prodotti ottenuti hanno subito una trasformazione completa equivalente a una fase importante delle fabbricazione; che, di massima, ciò avviene se la lavorazione o trasformazione comporta che il prodotto ottenuto sia classificato in una voce diversa da quelle relative ai diversi materiali utilizzati; che, tuttavia, per taluni prodotti tessili, occorre stabilire norme particolari, in aggiunta o in deroga al principio del cambiamento della voce doganale; considerando, in secondo luogo: - che talune disposizioni vigenti sull'interpretazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 sono fondate sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, - che questa è stata sostituita dal sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, applicato nella Comunità attraverso la nomenclatura combinata, - che è pertanto necessario adeguare opportunamente le disposizioni in questione a tale mutamento nella nomenclatura; considerando, in terzo luogo: - che è opportuno raccagliere in un unico testo tutte le disposizioni sulle materie tessili e sui loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata adottate dalla Commissione per l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 802/68 secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo, onde semplificare il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, - che tale operazione deve essere integrata da talune modifiche nella presentazione o nella formulazione delle attuali disposizioni, - che in questa occasione è opportuno procedere a una nuova formulazione delle disposizioni dell'articolo 5 relative ai tessuti stampati o tinti, incluse le stoffe a maglia, al fine di chiarirne il contenuto, - che è altresì opportuno operare una distinzione tra seta greggia e cascami di seta in quanto prodotti che possono essere sottoposti a lavorazione o trasformazione, per evitare qualsiasi confusione in merito alla loro predisposizione per la filatura. Questo punto forma oggetto di una nota esplicativa, - che occorre inoltre modificare le disposizioni, adottate per l'interpretazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68, relative ai filati tessili, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 23 marzo 1983 nella causa 162/82 (3); che è stato formulato un nuovo principio informatore per la tintura e la stampa di filati sulla scorta di un accurato studio delle operazioni di fabbricazione e della consulenza fornita dal settore economico interessato; che tale principio rispecchia fedelmente le realtà produttive inerenti alla tintura e alla stampa di filati e conferma la differenza oggettiva tra queste operazioni e quelle analoghe effettuate sui tessuti; considerando infine che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento determina per i prodotti tessili ed i loro manufatti, di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 e che conferiscono a detti prodotti l'origine del paese in cui sono state effettuate. Per « paese » si intende, a seconda dei casi, un paese terzo oppure la Comunità. Articolo 2 Per i prodotti tessili ed i loro manufatti di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, per trasformazione completa, quale specificata nell'articolo 3, si intende una lavorazione od una trasformazione che conferisca l'origine ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68. Articolo 3 Si considerando transformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che determinano la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali non originari impiegati. Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato II, si considerano complete esclusivamente le particolari trasformazioni indicate nella colonna 3 dello stesso allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, sia che comportino sia che non comportino un cambiamento della voce doganale. Le modalità di applicazione delle regole contenute nell'allegato II sono stabilite nelle note introduttive dell'allegato I. Articolo 4 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, si considerano sempre insufficienti a conferire l'origine le seguenti lavorazioni o trasformazioni, sia che comportino sia che non comportino un cambiamento della voce doganale: (a) le operazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti in buone condizioni durante il trasporto ed il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe); (b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, taglio; (c) (i) le modifiche dell'imballaggio, le divisioni e riunioni di colli; (ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (d) l'applicazione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi; (e) il semplice assemblaggio di parti di prodotti per la costituzione di un prodotto completo; (f) una combinazione di due o più operazioni indicate ai punti da (a) ad (e). Articolo 5 Nell'allegato II, per « valore » si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto e non possa essere accertato, il primo prezzo accertabile per tali materiali nel paese in cui si effettua la trasformazione. Per « prezzo franco fabbrica », nell'allegato II si intende il prezzo del prodotto ottenuto, previa detrazione delle imposte interne rimborsate o rimborsabili all'esportazione. Articolo 6 I regolamenti (CEE) n. 1039/71 (4), (CEE) n. 1480/77 (5) e (CEE) n. 749/78 (6) sono abrogati. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4. (3) Raccolta 1983, p. 1101. (4) GU n. L 113 del 25. 5. 1971, pag. 13. (5) GU n. L 164 del 2. 7. 1977, pag. 16. (6) GU n. L 101 del 14. 4. 1978, pag. 7. ALLEGATO NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO CONSIDERAZIONI GENERALI Nota 1 1.1. Le prime due colonne della lista che figura nell'allegato II descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da « ex», la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1. 1.3. Quando nella lista figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3. Nota 2 2.1. Per « fabbricazione » si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso « assemblaggio » o operazioni specifiche. 2.2. Per « materiale » si intende qualsiasi « ingrediente », « materia prima », « componente » o « parte », ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto. 2.3. Per « prodotto », si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione. Nota 3 3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola della lista applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato. Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare. Nota 4 4.1. Le regole che figurano nella lista stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in uno stadio successivo non lo è. 4.2. Quando una regola che figura nella lista specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati. Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi. 4.3. Quando una regola in una lista specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito. Nota 5 5.1. Nella lista dell'allegato II, per « fibre » si intendono le « fibre naturali » e le « fibre artificiali o sintetiche in fiocco », dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta. 5.2. Nella lista dell'allegato II, con il termine « fibre naturali » si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, il termine « fibre naturali » comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate. 5.3. L'espressione « fibre naturali » comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305. 5.4. Nella lista dell'allegato II, per « fibre in fiocco sintetiche o artificali » si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507. 5.5. Nella lista dell'allegato II, con i termini « pasta tessile » e « sostanze chimiche » sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali, oppure fibre del tipo utilizzato per la fabbricazione della carta. 5.6. Nel caso dei filati ottenuti a partire da due o più materiali tessili, la disposizione prevista dalla lista dell'allegato II si applica cumulativamente, sia per quanto riguarda i codici in corrispondenza dei quali è classificato il filato misto, sia per quanto riguarda i codici in corrispondenza dei quali sarebbe classificato ciascuno degli altri materiali tessili che lo compongono. 5.7. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono. Nota 6 6.1. Il termine « precandeggiato », di cui alla lista dell'allegato II, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti, stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura. I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori). 6.2. Nella lista dell'allegato II, per « confezione completa » si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. Indichiamo qui di seguito taluni esempi di operazioni di rifinitura: - applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; - confezione di asole; - rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti; - apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.; - stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere « confezionati ». Osservazione riguardante le lavorazioni di rifinitura - Casi limite In particolare procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura. In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione. 6.3. L'espressione « impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione » non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti. ALLEGATO II LISTA DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI LE MATERIE TESSILI E I LORO MANUFATTI DELLA SEZIONE XI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Codici NC Designazione dei prodotti Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti orignari (1) (2) (3) ex 5101 Lane, non cardate né pettinate: - sgrassate, non carbonizzate Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - carbonizzate Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 5103 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, carbonizzati Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 5201 Cotone, non cardato né pettinto, candeggiato Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificaili, in fiocco: - non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili - cardate o pettinate o altre Fabbricazione a partire da sostanze chimiche, da paste tessili o da cascami del codice NC 5505 ex capitoli da 50 a 55 Filati e monofilamenti, diversi dai filati di carta: - stampati o tinti Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, - seta gregia o cascami di seta, - sostanze chimiche o paste tessili, o - fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate, né pettinate o altrimenti preparate per la filatura; oppure, stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati (1) accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura, in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non supera il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. - altri Fabbricazione a partire da: - fibre naturali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, - seta greggia o cascami di seta, - sostanze chimiche o paste tessili, o - fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura. Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta: - stampati o tinti Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) - altri Fabbricazione a partire da filati 5601 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili Fabbricazione a partire da fibre 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - stampati o tinti Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi (3) - altri Fabbricazione a partire da fibre 5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate: - stampate o tinte Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (2) - impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze (3) - altre Fabbricazione a partire da fibre 5604 Fili e corde di gomme, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili del codice NC 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche: - fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili - altri Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi 5607 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o da filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali 5609 Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o da filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali 5704 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non « tufted » né « floccati » anche confezionati Fabbricazione a partire da fibre capitolo 58 Tessuti speciali e superfici tessili « tufted »; pizzi, arazzi; passamaneria; ricami: - ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - stampati o tinti Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnati da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) - impregnati, spalmati o ricoperti Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi - altri Fabbricazione a partire da filati 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Fabbricazione a partire da tessuti grezzi 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliamidi, di poliesteri o di rayon di viscosa Fabbricazione a partire da filati 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902 Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnati da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi 5905 Rivestimenti murali di materie tessili Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnati da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902 Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnati da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) 5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili: reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate Fabbricazione a partire da filati 5909 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie Fabbricazione a partire da filati o da fibre 5910 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie Fabbricazione a partire da filati o da fibre 5911 Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo: - dischi e reondelle per lucidare non di feltro Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310 - altri Fabbricazione a partire da filati o da fibre capitolo 60 Stoffe a maglia: - stampate o tinte Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura (1) (2) - altre Fabbricazione a partire da filati capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta Confezione completa (1) - altri Fabbricazione a partire da filati ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: Fabbricazione a partire da filati - finiti o completi Confezione completa (4) - non finiti o incompleti Fabbricazione a partire da filati 6213 e 6214 Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da filati da 6301 a 6306 Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio: - di feltro o di stoffe non tessute - non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati Fabbricazione a partire da fibre - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi (3) - altri: - a maglia - non ricamati Confezione completa (4) - ricamati Confezione completa (4) oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - diversi da quelli a maglia: - non ricamati Fabbricazione a partire da filati - ricamati Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6307 Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi: - Stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie Fabbricazione a partire da filati - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto. Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari incorporati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. (1) Vedi nota introduttiva 6.1 nell'allegato I. (2) Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta « transfert ». (3) Vedi nota introduttiva 6.3 nell'allegato I. (4) Vedi nota introduttiva 6.2 nell'allegato I.