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Document 31991R1332
Commission Regulation (EEC) No 1332/91 of 22 May 1991 re-establishing the levying of customs duties on products of category 97 (order No 40.0970), originating in Thailand, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d' ordine 40.0970) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d' ordine 40.0970) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio
GU L 127 del 23.5.1991, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d' ordine 40.0970) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 23/05/1991 pag. 0021 - 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/91 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970) originari della Tailandia il massimale è fissato a 22 tonnellate; che alla data del 21 febbraio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire del 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Tailandia: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0970 97 (tonnellate) 5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00 Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.