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Document 31991R1289
Commission Regulation (EEC) No 1289/91 of 15 May 1991 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of the United Kingdom
REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
GU L 122 del 17.5.1991, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito -
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0013 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/91 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 793/91 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1991; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1991. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.