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Document 31991R1283

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese

    GU L 122 del 17.5.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1283/oj

    31991R1283

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese -

    Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che con il regolamento (CEE) n. 129/91 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese;

    considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato e che la Commissione ha pertanto informato gli esportatori di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese interessati che intende proporre di prorogare il periodo di validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a due mesi; che nessun esportatore ha sollevato obiezioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CEE) n. 129/91 è prorogato per un periodo massimo di due mesi. La proroga del periodo è limitata sino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che adotti misure definitive. Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 14 del 19. 1. 1991, pag. 31.

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