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Document 31991R1258
Commission Regulation (EEC) No 1258/91 of 14 May 1991 amending Regulation (EEC) No 3446/90 laying down detailed rules for granting private storage aid for sheepmeat and goatmeat and Regulation (EEC) No 3447/90 on special conditions for the granting of private storage aid for sheepmeat and goatmeat
Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/90, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine
Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/90, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine
GU L 120 del 15.5.1991, pp. 15–16
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No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2008
Regolamento (CEE) n. 1258/91 della Commissione del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/90, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 15/05/1991 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0129
REGOLAMENTO (CEE) N. 1258/91 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3446/90, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando che le modalità da applicare in sede di concessione di aiuti all'ammasso privato delle carni ovicaprine sono state fissate con regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione (3); considerando che dall'esperienza è emersa la necessità di autorizzare il disossamento durante il periodo di entrata all'ammasso; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3446/90; considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 273/91 (5), stabilisce condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine; che, per agevolare lo svincolo dall'ammasso di prodotti disossati, è opportuno ritoccare il quantitativo minimo che può uscire dall'ammasso; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3447/90; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3446/90, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente: « 2. Durante le operazioni di entrata all'ammasso, il contraente, sotto la sorveglianza permanente dell'organismo d'intervento, può tagliare o disossare, interamente o parzialmente, la totalità o parte dei prodotti, a condizione che venga utilizzata una quantità di carcasse sufficiente a garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto venga immagazzinato ed a condizione altresì che tutta la carne ottenuta dalle suddette operazioni sia posta all'ammasso. Al più tardi alla data d'inizio delle operazioni di ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità; tuttavia, l'organismo d'intervento può richiedere che tale comunicazione si effettui almeno due giorni lavorativi prima dell'immagazzinamento di ogni singola partita. I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento, totale o parziale, non possono essere immagazzinati. 3. Le operazioni di ammasso cominciano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui essa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento. Tale data corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato: - sul luogo di ammasso, nel caso in cui le carni siano congelate sul posto; - sul luogo della congelazione, nel caso in cui le carni siano congelate in un impianto apposito fuori del luogo di ammasso. Tuttavia, per i prodotti ammassati dopo essere stati tagliati o disossati, interamente o parzialmente, la pesatura riguarda i prodotti effettivamente immagazzinati e può essere effettuata anche sul luogo del taglio o del disossamento, parziale o totale. » Articolo 2 Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3447/90 è sostituito dal seguente: « Articolo 3 bis Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t, espresso in peso del prodotto, per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso. Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate: - l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, e - è incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 4 relativamente al quantitativo ritirato. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1991. Esso si applica alle operazioni di ammasso privato avviate a partire da questa data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39. (4) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46. (5) GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 28.