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Document 31991R1185
Commission Regulation (EEC) No 1185/91 of 7 May 1991 fixing for the 1991 marketing year the reference prices for apricots
REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/91 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento delle albicocche
REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/91 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento delle albicocche
GU L 115 del 8.5.1991, p. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/91 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento delle albicocche -
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 08/05/1991 pag. 0017 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/91 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1991 che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento delle albicocche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità; considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di albicocche, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto; considerando che la commercializzazione delle albicocche raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di agosto; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di maggio e il mese di agosto, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali mesi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 luglio; considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità, - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente; considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi; considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1991 i prezzi di riferimento delle albicocche (codice NC 0809 10 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - giugno (dal 1o al 10): 106,26 (dall'11 al 20): 93,94 (dal 21 al 30): 82,07 - luglio: 73,15 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.