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Document 31991R1134

Regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86

GU L 112 del 4.5.1991, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1134/oj

31991R1134

Regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 04/05/1991 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 1134/91 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1991 che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prodotti originari dei territori della riva occidentale del Giordano e della fascia di Gaza occupati da Israele, in seguito denominati « territori occupati », godono di un regime preferenziale per l'accesso al mercato comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3363/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, concernente il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati (1);

considerando che il regime preferenziale prevede il libero accesso al mercato comunitario per i prodotti industriali, nonché un trattamento tariffario preferenziale per alcuni prodotti agricoli;

considerando che è opportuno prendere misure intese a migliorare rapidamente le condizioni di accesso al mercato della Comunità per i prodotti agricoli originari dei territori occupati; che, a tal fine, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 3363/86 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti originari dei territori occupati, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Per le merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), e riportate nell'allegato I del presente regolamento, il paragrafo 1 è applicabile soltanto all'elemento fisso dell'imposta riscossa su tali merci all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, originari dei territori occupati, i dazi doganali all'importazione sono aboliti in due parti uguali, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, ed entro il limite dei periodi indicati.

Articolo 3

1. Per le fragole del codice NC 0810 10 90, l'articolo 2 è applicabile entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate.

2. Nell'allegato II viene indicato un quantitativo di riferimento per determinati prodotti.

Se le importazioni di uno di questi prodotti superano il quantitativo di riferimento, il prodotto in questione può essere assoggettato a un contingente tariffario comunitario pari a detto quantitativo di riferimento, qualora i quantitativi importati rischino di creare difficoltà sul mercato comunitario.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato II, esclusi quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere fissati quantitativi di riferimento se i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.

Successivamente, tali prodotti possono esser assoggettati a contingenti tariffari secondo le stesse modalità indicate nel paragrafo 2.

4. I tassi di riduzione tariffaria indicati nell'allegato II vengono applicati per i quantitativi importati che eccedono i contingenti.

5. La riscossione dei dazi doganali è totalmente sospesa, a decorrere dal momento in cui, a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, i dazi doganali hanno raggiunto il livello del 2 % o meno.

Articolo 4

Le norme di origine da applicare sono quelle fissate nel regolamento (CEE) n. 4129/86 della Commissione (3).

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3363/86 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(1) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 103. (2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 381 del 31. 12. 1986, pag. 1.

ALLEGATO I

Codice NC Designazione delle merci ex 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: da 0403 10 51

a 0403 10 99 - iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao da 0403 90 71

a 0403 90 99 - altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao 0710 40 00 Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati 0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro ex 1704 Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal n. 0401 al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove ex 1902 Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dalle sottovoci 1902 20 10 e 1902 20 30 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcool 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcool 2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta 2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta 2102 10 31

2102 10 39 Lieviti di panificazione 2105 Gelati, anche contenenti cacao ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti dal n. 0401 al n. 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte 2905 43 Mannitolo 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) ex 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 3809 10 Paramenti preparati e apprettature preparate a base di materie amidacee 3823 60 Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II

Codice NC Designazione delle merci Aliquota di riduzione dei dazi doganali (1) ex 0702 00 10 Pomodori, freschi o refrigerati: dal 1o dicembre al 31 marzo (2) 60 % ex 0703 10 Cipolle, fresche o refrigerate: dal 15 febbraio al 15 maggio 60 % ex 0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate: dal 15 gennaio al 30 aprile (3) 60 % ex 0709 60 Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », freschi o refrigerati: 0709 60 10 Peperoni (4) 40 % 0709 60 99 altri 80 % ex 0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate: dal 1o dicembre a fine febbraio (5) 60 % ex 0709 90 90 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum: dal 15 febbraio al 15 maggio 60 % ex 0710 80 Altri ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: 0710 80 59 Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni 80 % 0711 90 10 Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 80 % ex 0805 10 Arance fresche (6) 60 % ex 0805 20 Mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi: freschi (7) 60 % ex 0805 30 Limoni (citrus limon, citrus limonum): freschi (8) 40 % 0805 40 00 Pompelmi e pomeli 80 % ex 0807 10 90 Meloni freschi: dal 1o novembre al 31 maggio (9) 50 % ex 0810 10 90 Fragole fresche: dal 1o novembre al 31 marzo (10) 0 % ex 0812 90 20 Arance, finemente tritate, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 80 % 0904 20 39 Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati, diversi dai peperoni 80 % 2001 90 20 Frutti del genere « Capsicum », diversi dai peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 80 % 2005 90 10 Frutti del genere « Capsicum », diversi dai peperoni, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati 80 %

(1) Per i volumi importati al di là dell'eventuale contingente tariffario.

(2) Quantitativo di riferimento di 1 000 tonnellate.

(3) Quantitativo di riferimento di 3 000 tonnellate.

(4) Quantitativo di riferimento di 1 000 tonnellate.

(5) Quantitativo di riferimento di 300 tonnellate.

(6) Quantitativo di riferimento di 25 000 tonnellate.

(7) Quantitativo di riferimento di 500 tonnellate.

(8) Quantitativo di riferimento di 800 tonnellate.

(9) Quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate.

(10) Contingente tariffario di 1 200 tonnellate. ALLEGATO I

Codice NC Designazione delle merci ex 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: da 0403 10 51

a 0403 10 99 - iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao da 0403 90 71

a 0403 90 99 - altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao 0710 40 00 Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati 0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro ex 1704 Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal n. 0401 al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove ex 1902 Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dalle sottovoci 1902 20 10 e 1902 20 30 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcool 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcool 2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta 2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta 2102 10 31

2102 10 39 Lieviti di panificazione 2105 Gelati, anche contenenti cacao ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti dal n. 0401 al n. 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte 2905 43 Mannitolo 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) ex 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 3809 10 Paramenti preparati e apprettature preparate a base di materie amidacee 3823 60 Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II

Codice NC Designazione delle merci Aliquota di riduzione dei dazi doganali (1) ex 0702 00 10 Pomodori, freschi o refrigerati: dal 1o dicembre al 31 marzo (2) 60 % ex 0703 10 Cipolle, fresche o refrigerate: dal 15 febbraio al 15 maggio 60 % ex 0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate: dal 15 gennaio al 30 aprile (3) 60 % ex 0709 60 Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », freschi o refrigerati: 0709 60 10 Peperoni (4) 40 % 0709 60 99 altri 80 % ex 0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate: dal 1o dicembre a fine febbraio (5) 60 % ex 0709 90 90 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum: dal 15 febbraio al 15 maggio 60 % ex 0710 80 Altri ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: 0710 80 59 Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni 80 % 0711 90 10 Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 80 % ex 0805 10 Arance fresche (6) 60 % ex 0805 20 Mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi: freschi (7) 60 % ex 0805 30 Limoni (citrus limon, citrus limonum): freschi (8) 40 % 0805 40 00 Pompelmi e pomeli 80 % ex 0807 10 90 Meloni freschi: dal 1o novembre al 31 maggio (9) 50 % ex 0810 10 90 Fragole fresche: dal 1o novembre al 31 marzo (10) 0 % ex 0812 90 20 Arance, finemente tritate, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 80 % 0904 20 39 Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati, diversi dai peperoni 80 % 2001 90 20 Frutti del genere « Capsicum », diversi dai peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 80 % 2005 90 10 Frutti del genere « Capsicum », diversi dai peperoni, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati 80 %

(1) Per i volumi importati al di là dell'eventuale contingente tariffario.

(2) Quantitativo di riferimento di 1 000 tonnellate.

(3) Quantitativo di riferimento di 3 000 tonnellate.

(4) Quantitativo di riferimento di 1 000 tonnellate.

(5) Quantitativo di riferimento di 300 tonnellate.

(6) Quantitativo di riferimento di 25 000 tonnellate.

(7) Quantitativo di riferimento di 500 tonnellate.

(8) Quantitativo di riferimento di 800 tonnellate.

(9) Quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate.

(10) Contingente tariffario di 1 200 tonnellate.

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