Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1121

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/91 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

GU L 111 del 3.5.1991, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1121/oj

31991R1121

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/91 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 03/05/1991 pag. 0028 - 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/91 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/91 (5), stabilisce all'articolo 2, paragrafo 2 che, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, i diritti derivanti dai titoli MCS non sono trasferibili; che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ripristinare la trasferibilità di tali diritti; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3817/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3817/90, il paragrafo 2 è soppresso. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica anche ai titoli MCS rilasciati prima della sua entrata in vigore, la cui validità non sia ancora scaduta. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36. (5) GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 28. (6) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

Top