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Document 31991R1016

Regolamento (CEE) n. 1016/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute dell'organismo d'intervento del Regno Unito e destinate alla trasformazione nella Comunità

GU L 105 del 25.4.1991, pp. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1016/oj

31991R1016

Regolamento (CEE) n. 1016/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute dell'organismo d'intervento del Regno Unito e destinate alla trasformazione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1991 pag. 0033 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/91 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1991 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte nel Regno Unito;

considerando che nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria; che le carni dovrebbero essere vendute mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), (CEE) n. 569/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 910/91 (6) e (CEE) n. 2182/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (8); prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno prevedere deroghe delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara, conformemente al presente regolamento, circa 1 650 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1990.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti per la trasformazione conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, (CEE) n. 569/88, (CEE) n. 2182/77 e del presente regolamento. Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara scade alle ore 12 del 29 aprile 1991.

L'organismo d'intervento del Regno Unito redige un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. L'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati all'indirizzo che figura, nell'allegato II del presente regolamento. L'organismo d'intervento procederà inoltre all'affissione, nella sua sede, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potrà effettuare pubblicazioni complementari.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti. Articolo 3

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati. Articolo 4

Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara. Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 corrisponde a 1 800 ECU/t.

3. Prima della presa in consegna, l'acquirente indica l'impianto o gli impianti in cui sarà trasformata la carne acquistata.

4. In deroga al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a 2 mesi. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45. (7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60. (8) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) ÊñUEôïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) Member State Products Quantities (tonnes) État membre Produits Quantités (tonnes) Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) UNITED KINGDOM Topside 177 Silverside 236 Rump 120 Thick flank 195 Pony 172 Pony parts 36 Clod and sticking 44 Forerib 2 Shin/shank 4 Brisket 643 Forequarter flank 8 Thin flank 8 Hindquarter skirt 4 Striploin flankedge 4

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agriculture Produce

Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302

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