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Document 31991R0815

    REGOLAMENTO (CEE) N. 815/91 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità d' applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare e modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80

    GU L 83 del 3.4.1991, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/815/oj

    31991R0815

    REGOLAMENTO (CEE) N. 815/91 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità d' applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare e modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80 -

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 03/04/1991 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0225
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0225


    REGOLAMENTO (CEE) N. 815/91 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 (2), in particolare l'articolo 27,

    considerando che, a seguito della decisione n. 4/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 23 novembre 1990, con il regolamento (CEE) n. 297/91 del Consiglio (3) la Namibia è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 715/90, in cui sono elencati gli Stati ACP contemplati dall'articolo 1 dello stesso regolamento; che, di conseguenza, occorre adattare il regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione (4);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/91 (6), stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine; che occorre modificare tali modalità particolari per i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 970/90 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Per i prodotti del settore delle carni originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 715/90, espressi in tonnellate metriche di carne disossata. » Articolo 2 All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90, il testo del punto 1 della sezione I è sostituito dal seguente:

    « 1. Prodotti ACP/PTOM

    [Regolamento (CEE) n. 715/90]

    (espresse in tonnellate di carne disossata)

    Codice NC In provenienza da Madagascar Botswana Swaziland Kenia Zimbabwe Namibia Codice 370 391 393 346 382 389 0201

    0206 10 95 110 0202

    0206 29 91 120 »

    Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9. (4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8. (5) GU n. L 241 del 4. 9. 1980, pag. 5. (6) GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 29.

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