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Document 31991R0792

    REGOLAMENTO (CEE) N. 792/91 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d' America

    GU L 82 del 28.3.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/792/oj

    31991R0792

    REGOLAMENTO (CEE) N. 792/91 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d' America -

    Gazzetta ufficiale n. L 082 del 28/03/1991 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CEE) N. 792/91 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che con il regolamento (CEE) n. 3421/90 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America;

    considerando che l'esame delle circostanze di fatto non è ancora stato ultimato; che la Commissione ha comunicato agli esportatori giapponesi e americani interessati la propria intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi e che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame, originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America è prorogato per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dal 30 marzo 1991. Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. STEICHEN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 16.

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