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Document 31991R0704
Commission Regulation (EEC) No 704/91 of 27 February 1991 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
REGOLAMENTO (CEE) N. 704/91 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo
REGOLAMENTO (CEE) N. 704/91 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo
GU L 77 del 23.3.1991, p. 11–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 704/91 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo -
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 23/03/1991 pag. 0011 - 0024
REGOLAMENTO (CEE) N. 704/91 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31, considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (2) è stato ripetutamente modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 731/90 della Commissione (3); considerando che occorre precisare talune regole relative all'applicazione delle condizioni economiche; considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 ha previsto tassi forfettari di rendimento per il riso; che è opportuno modificare questi tassi per tener conto delle condizioni delle trasformazioni; considerando che occorre definire nuovamente le condizioni secondo le quali il ricorso al sistema della compensazione all'equivalenza viene autorizzato per il riso, basandosi sul codice a 8 cifre della nomenclatura combinata; che tuttavia, in attesa di una modifica appropriata di detta nomenclatura relativa al riso, occorre stabilire che per taluni risi, l'equivalenza è determinata unicamente dal rapporto lunghezza/larghezza dei grani; considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 ha stabilito le disposizioni relative alla ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori quando ciò sia necessario per determinare l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere, rimborsare o sgravare; che, per le operazioni di perfezionamento attivo di frumento (grano) duro in semolini occorre avvalersi del metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) per ripartire le merci d'importazione fra i prodotti compensatori, l'applicazione del metodo della chiave valore non potendosi applicare convenientemente a tali operazioni; che per tali operazioni occorre inoltre modificare il tasso forfettario di rendimento per tener conto delle condizioni delle trasformazioni; considerando che, in mancanza, da una parte, del parere del comitato dei regimi doganali economici, e, dall'altra parte, dell'adozione da parte del Consiglio in tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta gli è pervenuta, la Commissione deve adottare le disposizioni proposte in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1999/85, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 7 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento di base, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per un tipo di merce da vincolare al regime nel corso di un periodo determinato quando il richiedente dell'autorizzazione: a) si rifornisca nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, di merci prodotte nella Comunità comparabili, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, alle merci d'importazione in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale di tali merci incorporate nei prodotti compensatori. La possibilità di avvalersi di questa disposizione è subordinata alla condizione che il richiedente dell'autorizzazione fornisca all'autorità doganale le pezze giustificatrici che le consentono di verificare se le previsioni d'acquisto di merci prodotte nella Comunità possono essere ragionevolmente attuate. Queste pezze giustificatrici, allegate alla domanda di autorizzazione, sono costituite, ad esempio, da copie dei documenti commerciali o amministrativi relativi agli acquisti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni d'acquisto nel periodo considerato. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, l'autorità doganale controlla, ove occorra, l'esattezza di tale percentuale al termine del periodo considerato; b) cerca di premunirsi contro reali difficoltà di approvvigionamento per un tipo di merce, opportunamente provate all'autorità doganale, e affinché la parte di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità sia inferiore alla percentuale di cui alla lettera a); c) prova all'autorità doganale di aver fatto il necessario per procurarsi merci da perfezionare prodotte nella Comunità senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato. 2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle merci di cui all'allegato II del trattato. » 2) Il testo dell'articolo 58 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 58 1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica conformemente alle disposizioni del presente articolo quando le merci d'importazione si ritrovano, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori. Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite. La quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare ciascun prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta un'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 57. 2. In deroga al paragrafo 1, il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica anche alle operazioni di perfezionamento di frumento (grano) duro in semolini "cuscus", semole e altri semolini. » 3) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 4) L'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano soltanto alle autorizzazioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 14. ALLEGATO I « ALLEGATO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL'ESPORTAZIONE ANTICIPATA PER TALUNE MERCI 1. Risi I risi di cui al codice NC 1006 sono da considerarsi merci equivalenti solo se appartengono allo stesso codice di 8 cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per quanto riguarda i risi aventi una lunghezza inferiore a 6,0 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 e i risi aventi una lunghezza inferiore a 5,2 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei risi si effettua conformemente alle disposizioni previste nell'allegato A, punto 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1). 2. Ceneri e residui di rame e delle sue leghe Le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe contemplati dal codice NC ex 2620 e i cascami e rottami di rame e delle sue leghe contemplati dal codice NC 7404 00. È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza per le merci che danno luogo all'esportazione di ceneri, residui, cascami e rottami di cui sopra. 3. Grani (frumenti) È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra i grani (frumenti) teneri del codice NC 1001 90 99 raccolti nella Comunità e tra i grani (frumenti) duri del codice NC 1001 10 90 raccolti nella Comunità e i grani importati appartenenti alle medesime sottovoci della nomenclatura combinata e raccolti in un paese terzo. Tuttavia, dopo aver consultato il gruppo di esperti composto di rappresentanti degli Stati membri riuniti nel quadro del comitato dei regimi doganali economici, la Commissione può stabilire deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per i prodotti suindicati. » (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. ALLEGATO II I numeri d'ordine 18 e da 58 a 105 dell'allegato V sono sostituiti dal testo seguente: Merci d'importazione Numero d'ordine Prodotti compensatori Quantità dei prodotti compensatori ottenuta a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) Codice NC Designazione delle merci Codice NC Designazione delle merci 1 2 3 4 5 1001 10 90 Farina di grano 18 1103 11 10 a) Semole per cuscus 50,00 1103 11 10 b) Semole e semolini aventi, in peso, tenore di ceneri, calcolato sulla sostanza secca, uguale o superiore allo 0,95 e inferiore all'1,30 % 17,00 1101 00 00 c) Farina 8,00 ex 2302 30 10 d) Crusca 20,00 1006 10 21 Risone (riso « paddy »): altri: stufato: a grani tondi 58 1006 20 11 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») stufato: a grani tondi 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 59 1006 30 21 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani tondi 71,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rottura di riso 3,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 60 1006 30 61 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani tondi 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 7,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 23 Risone (riso « paddy ») altri: stufato: a grani medi 61 1006 20 13 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») stufato: a grani medi 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 62 1006 30 23 a) Riso semimbianchito anche lucido o brillato: stufato: a grani medi 71,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 3,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1 2 3 4 5 1006 10 23 (segue) 63 1006 30 63 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 7,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 25 Risone (riso « paddy ») altri: stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 64 1006 20 15 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 65 1006 30 25 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato, stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 71,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 3,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 66 1006 30 65 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato, stufato: a grani lunghi, il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 7,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 27 Risone (riso « paddy ») altri: stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 67 1006 20 17 a) Riso decorticato (riso « bruno ») stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 68 1006 30 27 a) Riso semimbianchito, lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 68,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 6,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 27 (segue) 69 1006 30 67 a) Riso imbianchito, lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 62,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 92 Risone (riso « paddy »): altri: altri a grani rotondi 70 1006 20 11 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »: stufato: a grani rotondi 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 71 1006 20 92 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »: altri: a grani rotondi 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 72 1006 30 21 a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 71,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 3,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 73 1006 30 42 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 74 1006 30 61 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 7,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 75 1006 30 92 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi 60,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 12,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1 2 3 4 5 1006 10 94 Risone (riso « paddy »): altri: altri a grani medi 76 1006 20 13 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato: a grani medi 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 77 1006 20 94 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): altri: a grani medi 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 78 1006 30 23 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 71,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 3,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 79 1006 30 44 a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 80 1006 30 63 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 7,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 81 1006 30 94 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altro: a grani medi 60,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 12,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 96 Risone (riso « paddy ») altri: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 82 1006 20 15 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »: stufato: grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 83 1006 20 96 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »: altro: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superire a 2 ma inferiore a 3 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 1006 10 96 (segue) 84 1006 30 25 a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: ilcui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 71,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 3,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 85 1006 30 46 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altro: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 86 1006 30 65 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 65,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 7,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 87 1006 30 96 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 60,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 12,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 10 98 Risone (riso « paddy »): altri: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 88 1006 20 17 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »: stufato: grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 89 1006 20 98 a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno » altri: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3 80,00 ex 1213 00 00 b) Lolla 20,00 1006 10 98 (segue) 90 1006 30 27 a) Riso semimbianchito lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 68,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 6,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 91 1006 30 48 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3 58,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 7,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 15,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 92 1006 30 67 a) Riso imbianchito lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 62,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 8,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 93 1006 30 98 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 55,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 9,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 16,00 ex 1213 00 00 d) Lolla 20,00 1006 20 11 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato: a grani rotondi 94 1006 30 21 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 93,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1 2 3 4 5 1006 20 11 (segue) 95 1006 30 61 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 88,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 10,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 20 13 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato: a grani medi 96 1006 30 23 a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 93,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 97 1006 30 63 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 88,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 10,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 20 15 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 98 1006 30 25 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 93,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 99 1006 30 65 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: in cui il rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 88,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 10,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 20 17 Riso decorticato (riso « cargo » riso « bruno »): stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 100 1006 30 27 a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: a grani lunghi: in cui il rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 93,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 5,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 20 17 (segue) 101 1006 30 67 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto è uguale o superiore a 3 88,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 10,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 20 92 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): altri: a grani rotondi 102 1006 30 42 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi 84,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 103 1006 30 92 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 77,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 12,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 11,00 1006 20 94 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): altri: a grani medi 104 1006 30 44 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi 84,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 105/1 1006 30 94 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi 77,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 12,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 11,00 1006 20 96 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): altri: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 105/2 1006 30 46 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 84,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 6,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 10,00 1006 20 96 (segue) 105/3 1006 30 96 a) Riso imbianchito: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 77,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 12,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 11,00 1006 20 98 Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 105/4 1006 30 48 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 78,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 10,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 12,00 105/5 1006 30 98 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 73,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 12,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 15,00 1006 30 21 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 105/6 1006 30 61 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi 96,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1106 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 30 23 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 105/7 1006 30 63 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi 96,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rottura di riso 2,00 1006 30 25 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 105/8 1006 30 65 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 96,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 30 27 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 105/9 1006 30 67 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 96,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 2,00 1006 30 42 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi 105/10 1006 30 92 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi 94,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 4,00 1006 30 44 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi 105/11 1006 30 64 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi 94,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 4,00 1006 30 46 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 105/12 1006 30 96 a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 94,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 4,00 1006 30 48 Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 105/13 1006 30 98 a) Fiso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 93,00 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 b) Farina di riso o pule 2,00 1006 40 00 c) Rotture di riso 5,00 da 1006 30 61 a 1006 30 98 Riso imbianchito 105/14 da 1006 30 61 a 1006 30 98 Riso imbianchito, lucidato, brillato oconfezionato 100,00 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 Riso imbianchito: altri 105/15 1904 10 30 Riso soffiato 60,61 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 Riso imbianchito 105/16 1904 90 10 Riso precotto 80,00 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 Riso imbianchito: altri: 105/17 1904 90 10 Riso precotto 70,00 60,00 60,00 50,00 1006 40 00 Rotture di riso 105/18 1102 30 00 Farina di riso 99,00 105/19 1103 14 00 Semole e semolini di riso 99,00 105/20 1104 19 91 Fiocchi di riso 99,00