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Document 31991R0572

REGOLAMENTO (CEE) N. 572/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio che fissa i quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

GU L 63 del 9.3.1991, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/572/oj

31991R0572

REGOLAMENTO (CEE) N. 572/91 DELLA COMMISSIONE dell' 8 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio che fissa i quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 -

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 09/03/1991 pag. 0024 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 572/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio che fissa i quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa i quantitativi dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3380/90 (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 315/91 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2472/90 della Commissione (5) ha introdotto nella nomenclatura combinata una serie di suddivisioni a carattere statistico; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3034/80 al fine di adeguare la designazione delle merci e i riferimenti alle voci e sottovoci di detta nomenclatura;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80, le linee che riguardano i codici NC 1902 11 00 e 1902 19 sono modificate come segue:

(per 100 kg di merce)

Codice NC Designazione delle merci Grano tenero Grano duro kg kg (1) (2) (3) (4) 1902 11 contenenti uova 167 1902 19 altre 11 e 19 non contenenti farina o semolino di grano tenero 167 90 altre 67 100

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1991. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente (1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7. (2) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 2. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 24. (5) GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.

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