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Document 31991R0557

    REGOLAMENTO (CEE) N. 557/91 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi

    GU L 62 del 8.3.1991, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/557/oj

    31991R0557

    REGOLAMENTO (CEE) N. 557/91 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi -

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 08/03/1991 pag. 0023 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0198
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0198


    REGOLAMENTO (CEE) N. 557/91 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

    considerando che, per agevolare l'adozione di misure idonee in caso di turbative o di rischio di turbative del mercato dell'olio d'oliva, è opportuno prevedere, per i titoli di esportazione richiesti nell'ambito del sistema di restituzione ordinario, un periodo di riflessione di cinque giorni lavorativi tra il momento di presentazione della domanda e il rilascio del titolo; che data la prevedibile domanda di titoli e la necessità di snellire la gestione amministrativa occorre prevedere un'unica comunicazione settimanale da parte degli Stati membri; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 (4); che è opportuno nel contempo indicare i codici NC dei rispettivi prodotti di cui trattasi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2041/75, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 20 ter del regolamento n. 136/66/CEE, per i prodotti di cui ai codici NC 0709 90 39, 0711 20 90, 1509, 1510 00, 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 il titolo è rilasciato il terzo giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda.

    Tuttavia, i titoli richiesti nell'ambito delle gare indette a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio sono rilasciati non appena sia stato fissato l'importo della restituzione massima per la gara di cui trattasi.

    In deroga al disposto del primo comma, per quanto riguarda l'olio d'oliva dei codici NC 1509 e NC 1510 00 e limitatamente alla campagna 1990/1991, i titoli di esportazione diversi da quelli menzionati al secondo comma sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda. Non sono considerati giorni lavorativi il 28 e 29 marzo, il 1° aprile, il 9 e il 10 maggio e il 16 agosto 1991.

    Le domande per il titolo possono essere presentate solo il lunedì, il martedì e il mercoledì di ogni settimana. Le domande presentate il giovedì ed il venerdì si considerano presentate il lunedì della settimana seguente.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi ogni giovedì, entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles), a pena di inammissibilità, le domande di titoli ripartite per qualità e tipo di condizionamento, presentate il lunedì, il martedi e il mercoledì precedenti ». Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

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