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Document 31991R0456
Council Regulation (EEC) No 456/91 of 25 February 1991 amending Regulation (EEC) No 802/68 on the common definition of the concept of the origin of goods
REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci
REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci
GU L 54 del 28.2.1991, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci -
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 28/02/1991 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (2), non si applica ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato I; considerando che, in mancanza di una definizione comune dell'origine dei prodotti petroliferi, gli Stati membri applicano le disposizioni della loro normativa nazionale; che dette disposizioni differiscono tra di loro e possono dar luogo a risultati diversi per quanto riguarda l'applicazione di dazi doganali o di misure e strumenti della politica commerciale; considerando che, ai fini del completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992, appare essenziale armonizzare tali disposizioni; considerando che il modo più appropriato di armonizzare dette disposizioni consiste nel rendere applicabile ai prodotti petroliferi in questione il regolamento (CEE) n. 802/68, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 802/68 sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.